Sentenza n.575 del 1987

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SENTENZA N. 575

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 (Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1981 dal Pretore di Udine nel procedimento civile vertente tra Nigris Federico e l'I.N.P.S., iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1981;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Fabrizio Ausenda per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Paolo d'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 7 maggio 1981 il Pretore di Udine ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 9 l. 20 febbraio 1958 n. 55 "nella parte in cui equipara al periodo di servizio militare, considerato utile ai fini della pensione e della misura di essa, quello della militarizzazione del lavoratore dipendente dello Stato o da Ente pubblico e non quello del dipendente (militarizzato) di un privato imprenditore", per contrasto con l'art. 3 Cost.; nonché "quello di lavoro coatto o di cattività degli ex internati civili in Germania e non altri periodi consimili in Paesi diversi", in riferimento anche all'art. 35 Cost.

Il giudizio a quo risulta promosso, nei confronti dell'INPS, da Nigris Federico per il riconoscimento, ai fini pensionistici, del periodo trascorso quale dipendente privato militarizzato, nonché del periodo di cattività trascorso in Albania.

Secondo il Pretore, la norma impugnata sarebbe "priva di qualsiasi razionalità e quindi dispregiativa del principio di uguaglianza", avendo previsto l'equiparazione al servizio militare soltanto dei periodi trascorsi da militarizzati dipendenti dello Stato e di Enti pubblici e non anche dei periodi relativi a militarizzati dipendenti privati; così come risultano utili i periodi di lavoro coatto o di cattività degli ex internati civili in Germania e non anche quelli trascorsi in altri territori.

Tanto più - osserva il rimettente in ordine al secondo punto "che l'art. 35 Cost. dichiara che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni compresa quindi quella cui un cittadino sia costretto da forze occupanti una parte del territorio nazionale qual era in quel tempo l'Albania".

2. - Nel presente giudizio si é costituito l'INPS, secondo cui il r.d.l. 30 marzo 1943 n. 123 (Disciplina della militarizzazione) distinse i militarizzati "di diritto", cioè coloro facenti parte di personale distaccato dalle mansioni normali e che in caso di applicazione della legge di guerra venivano assegnati a comandi, o reparti o servizi delle forze armate (art. 1), dai militarizzati su ordine specifico della competente Autorità militare in costanza di rapporto di lavoro soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali (art. 2).

Infondata sarebbe quindi la prima questione di costituzionalità dato che questi ultimi militarizzati non potrebbero in ogni caso essere assimilati ai primi ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa.

Sul secondo profilo relativo ai periodi di cattività in Paesi diversi dalla Germania, si deduce una "diversità obiettiva e razionalmente apprezzabile tra la situazione degli internati in Germania e quella degli internati in altri Paesi; ciò in considerazione delle dimensioni storiche dell'evento e dei più gravi disagi e maltrattamenti riservati ai prigionieri italiani dai tedeschi, a seguito dei noti eventi bellici".

Permarrebbe, comunque, solo una "lievissima diversità di trattamento", dal momento che la l. 21 dicembre 1974 n. 702 ha riconosciuto agli internati in altri Paesi alleati, nemici o neutrali la facoltà di riscattare i relativi periodi di prigionia con un minimo onere economico (contributi base non integrati né rivalutati).

3. - In giudizio é intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato svolgendo argomentazioni identiche a quelle rese dall'INPS.

Considerato in diritto

1. - L'art. 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 (Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) accorda ai titolari di pensioni a carico dell'assicurazione medesima, che abbiano prestato servizio militare nel periodo bellico, "un supplemento di pensione", calcolato figurativamente come se nel periodo alle armi fosse stato versato un contributo corrispondente alla prima classe di contribuzioni indicate nelle inerenti tabelle.

Il successivo art. 9 considera periodi di servizio militare, nei sensi e per i fini anzi descritti, anche quelli - tra gli altri - prestati in qualità di "militarizzati" da dipendenti di Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici, con esclusione così - di quegli altri soggetti pure militarizzati ma quali prestatori di lavoro alle dipendenze di privati.

2. - Il giudice rimettente (Pretore di Udine) ravvisa contrasto dell'enunciata norma - ex art. 3 Cost. - per ingiustificata disparità di trattamento - in ordine al beneficio del supplemento - fra dipendenti pubblici e privati.

In adverso, oppongono l'INPS e l'Avvocatura dello Stato che le due situazioni non sarebbero comparabili, mancando identità di condizioni.

Per la legislazione del tempo (r.d.l. 30 marzo 1943, n. 123: Disciplina della militarizzazione) lo status in esame sarebbe stato assunto dal lavoratore privato solo per atto discrezionale dell'autorità amministrativa militare (art. 2), mentre la militarizzazione del personale civile della pubblica amministrazione si sarebbe costituita di diritto, in base ai documenti di mobilitazione e con distacco dalle mansioni normali: da qui la diversità di posizione di stato e di conseguente attività in regime di militarizzazione.

L'eccezione non ha pregio.

La disposizione inerente al beneficio pensionistico supplementare non ha discriminato quanto alla fonte - di diritto ovvero per specifico provvedimento - ai fini di acquisto della condizione di militarizzato. Secondo, poi, la disciplina del tempo la posizione "di diritto" (art. 1 del r.d.l. n. 123) concerneva non soltanto "dipendenti delle amministrazioni dello Stato", ma, altresì, "qualsiasi cittadino" assegnato alle forze armate operanti: ed é solo così che vi si possono considerare ricompresi anche i dipendenti da altri Enti pubblici, ma evidentemente non solo questi.

Ma anche da ciò prescindendo, la norma specifica per l'assunzione della condizione di militarizzato su ordine dell'Autorità avvinceva in identità di situazione e di soggezione alla legge penale e alla disciplina militare tanto dipendenti da Amministrazioni dello Stato e da altri Enti pubblici, quanto appartenenti a stabilimenti ausiliari "ed altre aziende private" (art. 2, comma secondo, nn. 1 e 2).

E la sopravvenuta norma di legge (n. 55 del 1958) sui benefici in discussione al fine di evitare indebiti cumuli pone, per suo conto, su di un identico piano le due categorie (art. 10, primo comma, lettere a e d).

Sicché, la disposizione comportante una discriminazione tra soggetti in capo ai quali ricadeva, al tempo della loro militarizzazione, l'identità di stato e di conseguenti doveri é palesemente irrazionale, nella parte in cui non ammette al beneficio di cui trattasi anche i dipendenti privati.

3. - Il Pretore rimettente dubita pure della legittimità costituzionale del predetto art. 9 legge n. 55, nella parte in cui l'attribuzione dei benefici supplementari spetta per i periodi di lavoro coatto o di cattività ai soli ex internati civili in Germania, con esclusione di quelli trascorsi in altri territori o teatri di guerra.

Anche qui il rimettente ravvisa un contrasto con l'art. 3 ed anche col successivo art. 35 Cost., apparendogli ingiustificata - a parità di tutela - la discriminazione territoriale circa il luogo di internamento.

É da considerare, tuttavia, che il legislatore ha limitato il supplemento pensionistico ai deportati in Germania, avendo inteso riconoscere i connotati della particolare afflittività della detenzione in suolo tedesco. Peraltro, non ha inteso lasciare privo di benefici ogni altro periodo di internamento nei territori alleati, nemici o neutrali: ha concesso, infatti, a coloro che avessero subìto cattività del genere la facoltà di riscatto dei corrispondenti periodi con un onere contributivo minimo, ragguagliato cioè alle norme e ai criteri in vigore all'epoca cui il riscatto stesso va riferito (art. 2 legge 21 dicembre 1974, n. 702 in relazione all'art. 6 legge 28 marzo 1968, n. 341): trattasi di scelte discrezionali, nell'area previdenziale, che al solo legislatore competono.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, legge 28 febbraio 1958, n. 55 - Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - nella parte in cui non prevede che, agli effetti del precedente art. 7, siano considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati come militarizzati da dipendenti di aziende private;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, predetto, nella parte concernente, agli effetti del precedente art. 7, la valutazione dei periodi di lavoro coatto o di cattività limitatamente agli ex internati civili in Germania, sollevata dal Pretore di Udine - in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI