Ordinanza n.573 del 1987

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ORDINANZA N. 573

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, secondo comma, 8 e 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245 ("Limitazione dall'impiego del benzolo e suoi analoghi nelle attività lavorative"), promossi con ordinanze emesse il 28 settembre 1984 e il 9 gennaio 1985 dal Pretore di Milano, iscritte rispettivamente al n. 1283 del registro ordinanze 1984 e al n. 235 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91bis e 161- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245 (limitazione dall'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative), nella parte in cui sanzionano penalmente la violazione dell'obbligo imposto ai fabbricanti e commercianti di solventi e prodotti destinati ad essere impiegati nei lavori di cui all'art. 4 della medesima legge, di indicare sull'etichetta dei recipienti la percentuale di toluolo e xilolo, riferendo il dato percentuale, in peso, al solvente impiegato, anziché all'intero prodotto;

che nel giudizio é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha concluso per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza della questione;

considerato che il giudice a quo censura la scelta fatta dal legislatore nel perseguire il fine della tutela della salute del lavoratore destinato ad utilizzare i prodotti confezionati con solventi o diluenti contenenti toluolo o xilolo;

che la critica si incentra sul rilievo che meglio sarebbe rapportare l'uso delle sostanze pericolose al totale del prodotto confezionato anziché al totale del solvente adoperato;

che tali valutazioni attengono all'ambito della discrezionalità legislativa, incensurabile in sede di giudizio di legittimità delle leggi, salvo che non emerga un uso del tutto arbitrario ed irrazionale della facoltà di apprezzamento, non ravvisabile peraltro nel caso di specie;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative dei giudizi innanzi la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245 (Limitazione dall'impiego del benzolo e suoi analoghi nelle attività lavorative), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI