Ordinanza n.570 del 1987

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ORDINANZA N. 570

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1980 dal Giudice conciliatore di Trieste, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 dell'anno 1980;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Giudice conciliatore di Trieste, nel corso di un giudizio di recesso per necessità, ha sollevato, con ordinanza emessa il 21 aprile 1980, questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione;

che il giudice rimettente rileva il palese contrasto della suddetta norma con il principio d'eguaglianza e con la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo nella parte in cui non prevede alcuna possibilità d'indagine sulle condizioni ed esigenze del conduttore nei cui confronti venga richiesto un provvedimento di rilascio fondato sulla necessità del locatore;

Considerato che il giudice a quo lamenta l'omessa previsione, da parte della norma, della possibilità di apprezzare le condizioni soggettive - in particolare psicofisiche - del conduttore, così richiedendo sostanzialmente alla Corte un intervento additivo rispetto ad una pluralità di possibili soluzioni;

che queste ultime si porrebbero sempre come conseguenti a molteplici e diverse valutazioni, tutte proprie dell'attività legislativa di bilanciamento degli interessi;

che pertanto la proposta questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata in relazione agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Trieste con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI