Ordinanza n.568 del 1987

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ORDINANZA N. 568

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti"), come modificato dall'art. 1 della legge 10 novembre 1983, n. 637 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 462, concernente modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982 n. 94, in materia di sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata"), promosso con tre ordinanze emesse il 10 novembre 1986 dal Pretore di Abbiategrasso nei procedimenti civili vertenti tra la s.r.l. MA.PE. e De Priori Bambina, Maggioni Luigi e Ranzani Ermanno, iscritte ai nn. 58, 59 e 60 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima Serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gi atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Abbiategrasso, con tre ordinanze emesse in data 10 novembre 1986, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94 (come modificato dall'art. 1 della legge 10 novembre 1983, n. 637) nella parte in cui consente la graduazione soltanto di quei provvedimenti di rilascio in cui la data dell'esecuzione risulti fissata entro il 30 giugno 1984;

che secondo il giudice a quo il legislatore non avrebbe seguito la ratio dell'art. 58 della legge 27 luglio 1978, n. 392, di accordare cioè una più lunga proroga a chi da minor tempo disponesse dell'immobile, ulteriormente vulnerando il principio d'uguaglianza in quanto i successivi provvedimenti legislativi avrebbero accordato il beneficio della dilazione unicamente agli immobili compresi in aree ad alta tensione abitativa;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che le ordinanze trattano la medesima questione e che i relativi giudizi possono essere riuniti;

che il giudice a quo sottopone a critica la disciplina relativa al differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio richiedendo alla Corte un intervento modificativo del vigente regime;

che tale pronunzia si porrebbe come sostitutiva dell'attività discrezionale di bilanciamento degli interessi propria del legislatore;

che pertanto il giudizio di costituzionalità non può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti"), modificato dall'art. 1 della legge 10 novembre 1983, n. 637, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Abbiategrasso con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI