Ordinanza n.567 del 1987

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ORDINANZA N. 567

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, terzo, sesto e settimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1986 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti dal Provveditorato agli studi di Reggio Calabria contro Geria Diego ed altre, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Geria Diego e Cristiano Laura, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 18 aprile 1986 ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, terzo, sesto e settimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), nella parte in cui esclude i docenti di attività musicali che abbiano prestato servizio secondo le modalità previste dall'articolo medesimo dal beneficio del mantenimento in servizio fino al conseguimento del diploma e dell'abilitazione e, quindi, ottenuti tali titoli, sino all'immissione in ruolo;

che, in particolare, il giudice a quo prospetta la disparità di trattamento rispetto ai docenti di libere attività ginnico-sportive nonché l'assimilabilità dei posti relativi ad attività complementari alle normali cattedre di ruolo;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata;

che si sono costituite le parti private, depositando anche memoria integrativa;

Considerato che identica questione é stata dichiarata infondata con la sentenza 14 ottobre 1986, n. 222 e che nella ordinanza di rimessione non si rinvengono argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, terzo, sesto e settimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI