Ordinanza n.566 del 1987

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ORDINANZA N. 566

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 43, 44 e 45, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 1ø ottobre 1985 dal Pretore di Lecco nel procedimento civile vertente tra Caldirola Elia e Paroli Gaspare, iscritta al n. 778 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Lecco, con ordinanza del 1ø ottobre 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 43, 44 e 45, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, imponendo che la domanda di determinazione del canone sia preceduta, a pena d'improcedibilità, dal tentativo di conciliazione, rendono oltremodo difficile la proposizione della stessa in via riconvenzionale da parte del conduttore convenuto in un giudizio d'integrazione del canone;

che, essendo quest'ultima controversia soggetta al "rito del lavoro", la brevità dei termini, sancita dall'art. 418 del codice di procedura civile con riguardo alla domanda riconvenzionale, sarebbe, secondo il giudice a quo, scarsamente compatibile con la previsione dell'art. 44 della legge n. 392 del 1978, norma a causa della quale si finirebbe con il ritardare l'attuazione del diritto dell'attore;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità della questione osservando nel merito come l'obbligo di cui all'art. 44 della legge citata si esaurisca nella presentazione dell'istanza di conciliazione;

Considerato che il giudice a quo non ha motivato circa la rilevanza della questione, limitandosi a prospettare diverse possibili alternative della norma denunziata, facendo derivare differenti profili d'illegittimità costituzionale dalla scelta dell'una o dell'altra soluzione ermeneutica;

che anche la delibazione in ordine alla non manifesta infondatezza risulta svolta in forma ipotetica e si concreta in giudizi di eventualità;

che pertanto il giudizio di legittimità costituzionale non può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 43, 44 e 45, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Lecco con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI