Ordinanza n.558 del 1987

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ORDINANZA N. 558

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), promossi con n. 80 ordinanze emesse l'11 ed il 13 aprile 1987 dal Pretore di Tirano, iscritte ai nn. da 438 a 517 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Spinelli Arrigo, imputato del reato di cui all'art. 282 del t.u. delle leggi doganali (d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43) per avere tentato di introdurre merce dal territorio extradoganale di Livigno a quello dello Stato italiano senza aver pagato i diritti di confine, il Pretore di Tirano, con ordinanza del 13 aprile 1987 (reg. ord. n. 439 del 1987), sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, quarto comma, d.P.R. cit., nella parte in cui pone il territorio del suddetto Comune al di fuori del confine doganale dello Stato;

che secondo il Pretore, la detta franchigia territoriale, stabilita con l. 17 luglio 1910 n. 516, non si giustificava più attualmente, stanti le mutate condizioni della viabilità e dell'economia della zona, ciò che poneva in contrasto col principio di eguaglianza il trattamento tributario di favore rispetto alle altre zone del territorio nazionale;

che lo stesso Pretore sollevava la medesima questione di legittimità costituzionale con le altre ordinanze indicate in epigrafe;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta nella causa n. 479 del 1987, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza della questione; richiesta ripetuta in una memoria depositata in prossimità della camera di consiglio;

Considerato che i giudizi, per l'identità del loro oggetto, debbono essere riuniti;

che la questione é manifestamente inammissibile poiché la valutazione delle condizioni economiche e geografiche al fine di attribuire o di togliere la franchigia doganale ad una determinata zona del territorio statale é riservata alla discrezionalità del legislatore, il cui esercizio é insindacabile in sede di giudizio costituzionale ai sensi dell'art. 28 l. 11 marzo 1953 n. 87;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Tirano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI