ORDINANZA N. 557
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) come modificato dall'art. 15 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Roma, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14/prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che Pirrone Biagia, vedova Vetrano, e Vetrano Calogero, quali beneficiari della polizza di assicurazione contratta sulla vita di Giuseppe Vetrano, richiedevano il rimborso della ritenuta effettuata dall'INA a titolo di IRPEF sulla somma liquidata in relazione a detta polizza a seguito della morte dell'assicurato, con aliquota pari a quella applicabile per l'indennità di anzianità;
che la Commissione tributaria di 1ø grado di Roma, rilevava che il ricorso appariva fondato, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell'art. 34, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, come risultante con effetto dal 1ø gennaio 1974 a seguito dell'art. 15 della legge 13 aprile 1977, n. 114, secondo il quale i capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'IRPEF e dall'ILOR;
che la detta Commissione sollevava, pur tuttavia, con ordinanza emessa il 4 febbraio 1985, questione di legittimità costituzionale della norma suddetta, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto, non prevedendo la tassazione dei capitali suddetti, integrerebbe una differenziazione di trattamento rispetto ai percettori di indennità di buonuscita soggetti, invece, al pagamento dell'IRPEF;
che tale differenziazione rappresenterebbe, ad avviso della Commissione, una palese disparità di trattamento tributario priva di qualsiasi ragionevole giustificazione;
che la Presidenza del Consiglio, intervenuta, deduceva l'infondatezza della questione;
Considerato che non rileva nella fattispecie la l. 26 settembre 1985, n. 482, emessa successivamente all'ordinanza di rimessione e recante "Modificazioni del trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita": e ciò perché essa, mentre prevede, all'art. 6, una tassazione a titolo di IRPEF del 12,5% sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclude, peraltro, quelli versati in caso di decesso dell'assicurato, i quali, come esplicitamente ribadito dall'ultimo comma dello stesso art. 6, che sostituisce l'ultimo comma dell'art. 34, del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 601, "sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi";
che la Corte ha escluso l'assimilazione tra indennità di fine rapporto e capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, sul rilievo che trattasi di somme percepite in base a titoli completamente diversi ed in relazione a fattispecie che presentano - al di là di alcune analogie - elementi di differenziazione tali da renderle non comparabili ai fini del principio di uguaglianza (v. sent. n. 178 del 1986);
che la Corte ha inoltre, nella stessa occasione, rilevato che rientra "nella discrezionalità del legislatore prevedere per i premi assicurativi e per i capitali percepiti in relazione a contratti di assicurazione sulla vita, forme di totale o parziale esenzione fiscale quali mezzi di incentivazione della previdenza volontaria secondo i propri indirizzi di politica legislativa";
che, pertanto, le censure di violazione degli artt. 3 e 53 Cost. appaiono manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, 2ø c., della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, 2ø c., delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale";
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'art. 15 della legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevata dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Roma in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI