Ordinanza n.556 del 1987

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ORDINANZA N. 556

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, 1ø comma, lett. f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) nel testo sostituito dall'art. 5 della l. 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con ordinanze emesse il 25 giugno 1984 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Roma e il 5 giugno 1986 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Milano, iscritte rispettivamente al n. 528 del registro ordinanze 1985 e al n. 291 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1/ prima serie speciale dell'anno 1985 e n. 31/ prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che l'art.10, 1ø comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, alla lettera f) comprende tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, tassabile con l'imposta sul reddito delle persone fisiche, "le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali";

che nel corso di un giudizio promosso da Confalone Giulio, la Commissione tributaria di 1ø grado di Roma sollevava, con ordinanza emessa il 25 giugno 1984, questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

che, nel corso di un giudizio promosso da Bertoni Massimo, la Commissione Tributaria di 1ø grado di Milano, sollevava, con ordinanza emessa il 5 giugno 1986, la stessa questione, in relazione, oltre ai precetti costituzionali già indicati, anche agli artt. 33 e 34 Cost.;

che i giudici rimettenti deducono in proposito che la disposizione sopraccitata, fissando la deducibilità delle spese di frequenza sia delle scuole private che di quelle statali in un unico ammontare, parificherebbe nel trattamento fiscale situazioni del tutto diverse, tenuto conto che le tasse e i contributi ammessi a deduzione non rappresentano l'intero corrispettivo del costo del servizio scolastico statale, coperto in larga misura dal sistema tributario globale, laddove la retta privata costituisce invece l'intero prezzo economico del servizio reso dagli istituti privati di istruzione;

che, a detta della Commissione tributaria di Roma, tale violazione risulterebbe vieppiù eclatante nel caso di specie, in cui la frequenza della scuola privata non é già frutto di libera scelta, comunque lecita e tutelabile, bensì é imposta in quanto, non avendo lo Stato provveduto all'apertura di un istituto linguistico nella zona di residenza del contribuente, era giocoforza, per quest'ultimo, ricorrere alle prestazioni fornite da analogo istituto privato;

che, infine, il trattamento fiscale deteriore riservato ai fruitori dei servizi resi dagli istituti privati di istruzione integrerebbe, ad avviso della Commissione Tributaria di Milano, una vera e propria violazione del diritto allo studio garantito dagli artt. 33 e 34 Cost.;

che l'Avvocatura, intervenuta in entrambi i giudizi, concludeva per la non fondatezza della questione;

Considerato che i giudizi vanno riuniti avendo le ordinanze sollevato identiche questioni;

che le determinazioni circa la deducibilità dal reddito complessivo degli oneri sostenuti dal contribuente rientrano nell'esclusiva competenza del legislatore il quale, nella sua discrezionalità, deve razionalmente valutare secondo criteri politico-economici l'incidenza dell'onere sostenuto sulla produzione del reddito nonché il nesso di proporzionalità dello stesso onere con il gettito generale dei tributi, tenendo conto della necessità di conciliare "le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelli della vita individuale" (sent. n. 108 del 1983);

che, nel caso di specie, la scelta operata dal legislatore nel senso di ammettere in deduzione le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura comunque non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali, anche nel caso di frequenza di istituti privati, appare all'evidenza non irragionevole, essendo diretta a stabilire un generale trattamento di eguale contenuto indipendentemente dalle singole preferenze familiari;

che l'argomento invocato dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Roma, secondo cui la mancanza di un istituto pubblico di istruzione nel luogo di residenza, costringerebbe il contribuente a ricorrere ai servizi, senz'altro più costosi, resi da un istituto di istruzione privato, non ha pregio, trattandosi di una diseguaglianza connessa ad una situazione di mero fatto e pertanto non ascrivibile alla norma denunciata;

che, quanto alla pretesa violazione del diritto allo studio conseguente alla mancata previsione della detrazione dall'imponibile dell'intero ammontare delle spese sostenute per la frequenza di un istituto privato di istruzione, valgono le osservazioni sopra formulate circa la discrezionalità spettante al legislatore e non irrazionalmente esercitata;

che, pertanto, le censure di violazione degli artt. 3, 53, 33 e 34 Cost. si appalesano manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale";

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 1ø comma, lettera f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 Cost. nonché 33 e 34 Cost., dalle Commissioni tributarie di 1ø grado di Roma e di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI