Ordinanza n.555 del 1987

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ORDINANZA N. 555

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che l'art. 5 ult. comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo novellato dall'art. 9 della l. 2 dicembre 1975, n. 576, e ulteriormente modificato dall'articolo unico della legge 8 agosto 1977, n. 535, di conversione del decreto legge 1ø luglio 1977, n. 351, dispone che i redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230- bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare proporzionatamente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, sempre che quest'ultima sia stata determinata prima dell'inizio dell'anno finanziario, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata;

che nel corso di un giudizio promosso da Virgilio Alberto, impiegato statale, coniugato con Guano Maria, casalinga, la Commissione tributaria di primo grado di Genova sollevava questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. del suddetto articolo, nella parte in cui non prevede che anche i redditi di lavoro autonomo o dipendente prodotti da uno dei coniugi, grazie al lavoro svolto dall'altro coniuge nell'ambito familiare, siano sottoposti al regime fiscale più favorevole previsto dall'art. 5, u.c., del d.P.R. n. 597 del 1973 per i redditi derivanti dall'esercizio di impresa familiare;

che la Presidenza del Consiglio, intervenuta, deduceva l'infondatezza della questione;

Considerato che la Corte con ordinanza n. 251 del 1987, ha dichiarato, tra l'altro, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 sopraddetto, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. rilevando che, nel caso di un'impresa familiare, l'imputazione di una quota del reddito a ciascun componente del nucleo familiare é correlata alla partecipazione diretta da parte di ognuno all'attività lavorativa e conseguentemente all'incidenza, altrettanto diretta, di questa sul conseguimento del profitto, laddove, nel caso di attività lavorativa svolta da un singolo familiare, la prestazione lavorativa domestica, come ad esempio il lavoro casalingo, può influire soltanto in via eventuale e indiretta sulla produzione del reddito;

che pertanto, la questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale";

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, u.c. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI