Ordinanza n.554 del 1987

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ORDINANZA N. 554

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, 42, 46, 56, primo e sesto comma, 57, secondo comma, 61 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi); 16 e 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario); 2, primo comma, lett. a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), promossi rispettivamente con ordinanze emesse il 26 ottobre 1981 dal Tribunale di Ravenna, il 21 dicembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, il 16 luglio 1983 dal Tribunale di Trani, iscritte ai nn. 829 del registro ordinanze 1981, 312 del registro 1982, 789 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 109 e 290 del 1982 e n. 60 del 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 dicembre 1981 (R.O. n. 312/1982) dalla Commissione tributaria di primo grado di Gorizia sul ricorso proposto da Curci Enrico, ex amministratore unico della S.P.A. CO.NA.VE., successivamente dichiarata fallita, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 24 Cost.;

che con ordinanza emessa il 26 ottobre 1981 (R.O. n. 829/1981) il Tribunale di Ravenna, nei procedimenti penali riuniti a carico di Tozzi Mario, amministratore unico cessato della s.r.l. Costruzioni Meccaniche Tozzi C.M.T. imputato del delitto previsto e punito dall'art. 56, terzo comma, lett. a) e b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevava questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., oltre che dell'art. 56, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche degli artt. 8, quarto comma, 42 e 61 dello stesso, nonché degli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e dell'art. 2, primo comma, lett. a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598;

che con ordinanza emessa il 16 luglio 1983 (R.O. n. 789/1983) dal Tribunale di Trani nel procedimento penale a carico di Palumbo Domenico, imputato del reato previsto e punito dagli artt. 46 e 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost., degli artt. 46, 51, primo comma, 57, secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; degli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;

che le diverse autorità rimettenti denunciavano le predette norme nella parte in cui comporterebbero che l'accertamento dell'imposta divenga definitivo e vincolante per il giudice penale, non per inerzia o rinuncia dell'amministratore della società che abbia sottoscritto la dichiarazione dei redditi cui si riferisce l'accertamento medesimo, ma per scelta del curatore al fallimento o degli amministratori succedutisi, i quali non abbiano ritenuto di impugnare gli avvisi di accertamento ad essi soltanto notificati;

Considerato che i giudizi vanno riuniti avendo le ordinanze sollevato identiche questioni;

che, con sentenza n. 247 del 1983 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui comporta che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo in conseguenza della decisione di una Commissione tributaria vincoli il giudice penale, nella cognizione dei reati previsti in materia di imposte sui redditi, contestati a chi sia rimasto estraneo al giudizio tributario, perché non posto in condizione di intervenirvi o di parteciparvi;

che, poi, in particolare, quanto alle censure mosse dal Tribunale di Ravenna, l'art. 8 del d.P.R. n. 600 del 1973 riguarda le modalità di redazione e i soggetti obbligati a sottoscrivere le dichiarazioni dei redditi; l'art. 42 del decreto stesso concerne gli avvisi mediante i quali l'amministrazione finanziaria porta a conoscenza dei contribuenti gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio; l'art. 61 del decreto medesimo regola i ricorsi "contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le condizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636"; gli artt. 16 e 19 del decreto n. 636 disciplinano, a loro volta, il termine per ricorrere, la fissazione dell'udienza e il deposito delle memorie difensive, nei procedimenti dinanzi alle Commissioni tributarie di primo grado; l'art. 2, primo comma, lett. a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, menziona alcuni tipi di società assoggettati alla imposta sul reddito delle persone giuridiche;

che, le suddette norme sono palesemente ininfluenti ai fini del giudizio penale nel corso del quale sono state sollevate, e pertanto la relativa questione va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

che infine per quanto riguarda le altre questioni sollevate dal Tribunale di Trani, gli artt. 46, 56, primo comma e 57, secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevedono le diverse sanzioni comminate per, omissione, incompletezza, infedeltà della dichiarazione, mentre gli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, disciplinano, come già detto, modalità relative ai procedimenti dinanzi alle Commissioni tributarie;

che tali norme non trovano applicazione nel giudizio penale de quo che in realtà ha per oggetto esclusivo la denunciata incostituzionalità relativa alla mancata notificazione dell'avviso di accertamento;

che, pertanto la relativa questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale".

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata dal Tribunale di Ravenna e dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Gorizia;

2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, 42 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, dell'art.2, primo comma, lett. a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, sollevata dal Tribunale di Ravenna e del Tribunale di Trani;

3) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sollevata dal Tribunale di Trani.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI