ORDINANZA N. 551
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del Pretore), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1985 dal Pretore di Gravina in Puglia nel procedimento penale a carico di Mangione Vincenzo ed altri, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto in fatto che il Pretore di Gravina, con ordinanza 30 novembre 1985, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.1 l. 31 luglio 1984, n. 400, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per avere la detta norma attribuito, fra l'altro, alla competenza del Pretore il delitto di furto pluriaggravato;
che - secondo l'ordinanza - tale attribuzione violerebbe il principio di uguaglianza e, ad un tempo, il diritto di difesa del cittadino, in quanto cittadini imputati di reati di pari o minore gravità restano tuttora alla più garantistica competenza del Tribunale;
che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata irrilevante, e perciò inammissibile, o comunque infondata;
Considerato che la questione, almeno per quanto riguarda il suo riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost., é stata da questa Corte già risolta con sent. 10 dicembre 1986 n. 268;
che, peraltro, l'ampia motivazione della stessa sentenza investe e risolve anche il profilo concernente l'art. 24 Cost. sotto i suoi molteplici versanti, in guisa che - secondo la formula in uso per queste situazioni già decise - la questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 31 luglio 1984 n. 400, sollevata dal Pretore di Gravina con ord. 30 novembre 1985 (n. 28/86 Reg. ord.) nei confronti degli artt. 3 e 24 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI