Ordinanza n.551 del 1987

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ORDINANZA N. 551

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del Pretore), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1985 dal Pretore di Gravina in Puglia nel procedimento penale a carico di Mangione Vincenzo ed altri, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto in fatto che il Pretore di Gravina, con ordinanza 30 novembre 1985, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.1 l. 31 luglio 1984, n. 400, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per avere la detta norma attribuito, fra l'altro, alla competenza del Pretore il delitto di furto pluriaggravato;

che - secondo l'ordinanza - tale attribuzione violerebbe il principio di uguaglianza e, ad un tempo, il diritto di difesa del cittadino, in quanto cittadini imputati di reati di pari o minore gravità restano tuttora alla più garantistica competenza del Tribunale;

che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata irrilevante, e perciò inammissibile, o comunque infondata;

Considerato che la questione, almeno per quanto riguarda il suo riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost., é stata da questa Corte già risolta con sent. 10 dicembre 1986 n. 268;

che, peraltro, l'ampia motivazione della stessa sentenza investe e risolve anche il profilo concernente l'art. 24 Cost. sotto i suoi molteplici versanti, in guisa che - secondo la formula in uso per queste situazioni già decise - la questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 31 luglio 1984 n. 400, sollevata dal Pretore di Gravina con ord. 30 novembre 1985 (n. 28/86 Reg. ord.) nei confronti degli artt. 3 e 24 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI