ORDINANZA N. 546
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1984 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Bologna, iscritta al n. 750 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60, 1a serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Bortolotti Vincenzo ed avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale notificata dall'Ufficio delle imposte dirette di Bologna, la Commissione tributaria di primo grado della stessa città con ordinanza del 19 settembre 1984 (reg. ord. n. 750 del 1986) osservato che prima dell'anno preso in considerazione dall'Ufficio il contribuente lamentava di aver subito pesanti perdite economiche nell'esercizio della propria attività commerciale - sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, in riferimento all'art. 53 Cost.;
che la questione era così testualmente motivata: "apparendo in contrasto con il principio sancito dall'art. 53, primo comma, della Costituzione l'impossibilità di riporto delle perdite per gli imprenditori soggetti all'Irpef";
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la manifesta inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza della questione;
Considerato che la questione, in quanto sollevata in forma assiomatica ed approssimativa, risulta manifestamente inammissibile;
che l'inammissibilità consegue anche alla circostanza che spetta unicamente al legislatore, secondo la propria discrezionale valutazione, stabilire quali oneri siano deducibili e con quali garanzie probatorie, non potendo le deduzioni essere affidate unicamente a valutazioni ed affermazioni del contribuente;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI