Ordinanza n.546 del 1987

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ORDINANZA N. 546

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1984 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Bologna, iscritta al n. 750 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Bortolotti Vincenzo ed avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale notificata dall'Ufficio delle imposte dirette di Bologna, la Commissione tributaria di primo grado della stessa città con ordinanza del 19 settembre 1984 (reg. ord. n. 750 del 1986) osservato che prima dell'anno preso in considerazione dall'Ufficio il contribuente lamentava di aver subito pesanti perdite economiche nell'esercizio della propria attività commerciale - sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, in riferimento all'art. 53 Cost.;

che la questione era così testualmente motivata: "apparendo in contrasto con il principio sancito dall'art. 53, primo comma, della Costituzione l'impossibilità di riporto delle perdite per gli imprenditori soggetti all'Irpef";

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la manifesta inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza della questione;

Considerato che la questione, in quanto sollevata in forma assiomatica ed approssimativa, risulta manifestamente inammissibile;

che l'inammissibilità consegue anche alla circostanza che spetta unicamente al legislatore, secondo la propria discrezionale valutazione, stabilire quali oneri siano deducibili e con quali garanzie probatorie, non potendo le deduzioni essere affidate unicamente a valutazioni ed affermazioni del contribuente;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI