Ordinanza n.538 del 1987

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ORDINANZA N. 538

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che Boni Mauro richiese l'applicazione, su emolumenti arretrati di lavoro dipendente, percepiti nel 1975 e soggetti a tassazione separata, di una aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto percepito nel biennio precedente, invece di quella riferendosi al reddito dell'unico anno del biennio in cui aveva avuto un reddito imponibile;

che l'adita Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con ordinanza del 15 ottobre 1981 (reg. ord. 347/1982), sollevava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nella parte in cui stabilisce che, se in uno dei due anni anteriori alla percezione dei redditi soggetti a tassazione separata non vi sia stato reddito imponibile, si applica l'aliquota corrispondente al reddito complessivo netto dell'altro anno, e, se non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni, si applica l'aliquota del dieci per cento;

che ad avviso del giudice rimettente la citata disposizione sembrava in contrasto con gli artt. 3, 24 e 53 Cost., in quanto colpiva iniquamente i soggetti i quali, in uno dei periodi di imposta antecedenti a quello in oggetto, avevano avuto un reddito per un solo anno;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che la questione venisse dichiarata inammissibile ovvero infondata;

Considerato che, nei termini in cui é posta e nell'ambito della sua rilevanza nel processo principale, la questione sollevata dal giudice a quo é manifestamente inammissibile, rientrando nel potere discrezionale del legislatore, da esercitare secondo scelte economico-sociali, determinare la portata di un'agevolazione tributaria e stabilire il criterio più opportuno per la sua applicabilità;

che pertanto non può condividersi il dubbio avanzato dal giudice a quo, il quale non ha considerato che, comunque, l'impugnata normativa si risolveva in un notevole vantaggio per il contribuente ricorrente, il quale, senza di essa, sarebbe stato soggetto non alla tassazione separata, ma a quella, più onerosa, relativa al reddito complessivo dell'anno di riferimento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1 della legge 26 settembre 1985, n 482, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI