ORDINANZA N. 537
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1975 n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1980 dalla Corte di appello di Roma, iscritta al n. 812 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 dell'anno 1981;
Visto l'atto di costituzione di Rovegno Maria Rosa nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che l'Esattoria comunale di Roma proponeva azione esecutiva contro Rovegno Maria Rosa per debiti di imposta complementare gravanti sul defunto marito Rovegno Luigi; la Rovegno, dopo aver pagato onde evitare l'esecuzione, adiva il Tribunale che, con sentenza del 15 luglio 1987, condannava Esattoria ed Amministrazione delle finanze, in solido, al chiesto rimborso;
che le soccombenti, adita la Corte di appello, opponevano in compensazione un credito in base all'art. 8, l. 2 dicembre 1975, n. 576, il quale prevede: a) che i ruoli dell'imposta complementare dovuta in base a dichiarazioni presentate, ovvero a seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo, comprensivo di redditi della moglie, costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta anche nei confronti della stessa (primo comma); b) che entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di mora relativo ai tributi non assolti, la moglie può proporre ricorso contro il ruolo per inesistenza totale o parziale, avuto riguardo ai propri redditi, dell'obbligazione tributaria (secondo comma); c) che gli accertamenti in rettifica o d'ufficio devono essere intestati anche alla moglie ed alla medesima notificati, se alla formazione della base imponibile hanno concorso anche redditi della stessa (terzo comma); d) che, nella medesima ipotesi di concorso, l'atto di adesione per la definizione dell'accertamento deve essere sottoscritto anche dalla moglie (quarto comma);
che con ordinanza del 4 giugno 1980 (reg. ord. n. 812 del 1980) la Corte adita osservava come la detta eccezione di compensazione concernesse il reddito anche del defunto marito dell'attrice, nei confronti della quale poteva procedersi alla riscossione, sulla base del reddito complessivo, in base all'art. 8 cit.;
che ciò, ad avviso del collegio d'appello, faceva sì che all'esecuzione esattoriale si procedesse sulla base del cumulo dei redditi tra coniugi, dichiarato incostituzionale da questa Corte con sentenza n. 179 del 1976;
che ciò induceva il collegio stesso a dubitare della costituzionalità dell'art. 8 cit., in riferimento ai principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), di tutela della famiglia (art. 29 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53 Cost.);
che la Presidenza del Consiglio dei ministri si costituiva deducendo che la Rovegno non poteva lamentarsi dell'applicazione, nei suoi confronti, del cosiddetto cumulo dei redditi, non avendo assolto l'onere di chiedere la tassazione separata ai sensi del sopravvenuto art. 4, l. 12 novembre 1976, n. 751;
che la parte privata si costituiva, ma tardivamente;
Considerato che nell'ordinanza di rimessione effettivamente non si tiene conto dell'art. 4, l. n. 751, del 1976 cit., a norma del quale ciascuno dei coniugi, onde evitare gli effetti del cumulo dichiarato incostituzionale con la sentenza sopra citata, doveva chiedere la tassazione separata del reddito dichiarato o accertato, onere che la contribuente non risulta avere adempiuto;
che perciò la questione si rivela manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, l. 2 dicembre 1975, n. 576, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29 e 53 Cost. dalla Corte di appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI