Ordinanza n.536 del 1987

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ORDINANZA N. 536

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, della legge 2 luglio 1957, n. 474 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), come modificato dall'art. 21 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852 (modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi), promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1983 dalla Corte di Appello di Torino, iscritta al n. 1096 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte d'Appello di Torino, con ordinanza 2 novembre 1983, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, co. secondo, della legge 2 luglio 1957 n. 474, come modificato dall'art. 21 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852;

che lamenta la Corte nell'ordinanza come la norma denunziata, nel prevedere come delitto l'eccedenza superiore all'1%, rapportato alla quantità estratta, verificata dagli organi accertatori nei depositi liberi di oli minerali, carburanti, combustibili o lubrificanti, e quale contravvenzione (depenalizzata ex art. 39 co. 1, l. 24 novembre 1981, n. 689) l'eccedenza inferiore alla suddetta percentuale, non indica a quale periodo di tempo debba farsi riferimento per la determinazione della quantità estratta;

che da questa carenza legislativa, secondo il giudice a quo, discenderebbe che, aumentando progressivamente il periodo cronologico considerato, aumenta del pari la cifra numerica della quantità estratta e quindi il valore della percentuale stabilita dalla legge, con la conseguenza che verrebbe a dipendere dall'arbitrio degli organi accertatori e dal periodo di tempo da essi preso in considerazione la "criminalizzazione" o meno della fattispecie, con conseguenza in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Considerato che, rettamente intesa l'ordinanza di rimessione, la Corte d'Appello di Torino chiede una decisione manipolativa-additiva con cui la Corte modifichi il criterio adottato dal legislatore;

che una siffatta decisione, per la quale non é nemmeno indicata la soluzione specifica da accogliere (determinazione del periodo cui far riferimento), che non appare nemmeno costituzionalmente obbligata;

che, pertanto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 350 del 1985) la questione é manifestamente inammissibile;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, co. secondo, della legge 2 luglio 1957, n. 474, come modificato dall'art. 21 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, sollevata dalla Corte d'Appello di Torino, con ordinanza 2 novembre 1983, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 27 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI