Ordinanza n.532 del 1987

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ORDINANZA N. 532

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 60 e 61 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) e dell'art. 40, n. 7, lett. a), della legge 26 luglio 1961, n. 709 (Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 luglio 1985 dal Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale, sul ricorso proposto da Falzoi Santino contro il Ministero della Difesa ed altro, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 prima serie speciale dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1986 dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto da Merico Giuseppe contro l'Amministrazione statale dell'Interno ed altra, iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, con ordinanza 2 luglio 1985, e il T.A.R. per il Piemonte, con ordinanza 5 febbraio 1986, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale rispettivamente degli artt. 60 e 61 legge 31 luglio 1954 n. 599 e dell'art. 40 n. 7 lett. a) legge 26 luglio 1961 n. 709, in quanto tali norme escludono qualsivoglia discrezionalità dell'autorità amministrativa nella irrogazione della misura della perdita del grado quale conseguenza di condanna penale pronunciata a carico di pubblico dipendente (sottufficiale dell'aeronautica - guardia di p.s.) e ciò anche nell'ipotesi di condanna condizionalmente sospesa, con conseguente violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione;

Considerato che questioni analoghe alle presenti sono state già dichiarate manifestamente inammissibili dalla Corte con la sentenza n. 270 del 1986 e che gli attuali giudici rimettenti non prospettano profili nuovi rispetto a quelli già esaminati con la predetta decisione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 60 e 61 legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 40 n. 7 lett. a), legge 26 luglio 1961 n. 709 sollevate dal Consiglio di Stato e dal T.A.R. per il Piemonte, con le ordinanze rispettivamente del 2 luglio 1985 e del 5 febbraio 1986, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI