Ordinanza n.516 del 1987

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ORDINANZA N. 516

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 13 maggio 1978, n. 180 ("Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori"), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1987 dal Pretore di Bracciano nel giudizio di convalida relativa al ricovero di Mariani Giuseppe, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Bracciano, con ordinanza emessa il 19 febbraio 1987, ha sospeso il giudizio di convalida relativo ad una ordinanza del sindaco del comune di Anguillara S. per il ricovero urgente di persona affetta da "agitazione mentale con note di disorientamento nel tempo e nello spazio e stato di confusione mentale" ed ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale "per il giudizio di legittimità";

che - per quanto possa comprendersi dalla congerie degli argomenti, nei quali si dilunga l'ordinanza di rimessione, argomenti peraltro in massima parte non pertinenti rispetto alla questione rimessa al giudizio della Corte, e pur mancando nel dispositivo l'indicazione delle norme denunciate e dei parametri costituzionali invocati - é dato tuttavia desumere dalla motivazione che si sia intesa sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 13 maggio 1978, n. 180, "per la parte in cui non impongono al sindaco di prescrivere il minimo periodo di cura consequenziale all'ordine di ricovero emanato sulla diagnosi formulata nella proposta, omologata dallo stesso sindaco, per evidente violazione e contrasto con l'art. 32 della Costituzione,... che garantisce (oltre al ricovero) la cura a tutela del diritto soggettivo dell'individuo alla salute e dell'interesse della collettività a che i suoi componenti vengano curati", nonché in relazione all'art. 3 Cost., "dal momento che, ricoverando l'infermo di mente o psichico grave, senza la obbligatoria prescrizione del minimo periodo di cura, si é creata una disparità di trattamento del predetto di fronte alla legge, nei confronti degli altri cittadini affetti da malattie diverse, per i quali, oltre alla diagnosi, vi é sempre il minimo periodo di prognosi terapeutica";

Considerato che, quanto all'asserito contrasto degli artt. 2 e 3 della legge n. 180 del 1978 con l'art. 32 Cost., appare pienamente soddisfatta l'esigenza di assicurare all'infermo un trattamento sanitario di durata adeguata alle specifiche necessità terapeutiche perché il quarto comma dell'art. 3 della citata legge n. 180 prescrive che "nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico... é tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso";

che, per quanto riguarda, poi, il riferimento all'art. 3 Cost., contenuto nell'ordinanza di rimessione, il menzionato termine di comparazione assunto per denunciare la disparità di trattamento non ha alcuna attinenza con gli aspetti che riguardano il ricovero obbligatorio degli infermi di mente, in quanto la prognosi che accompagna il certificato di ricovero dei soggetti affetti da altre infermità consiste in una previsione della durata della malattia, e non ha quindi la funzione di stabilire un periodo minimo di ricovero obbligatorio;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Bracciano con l'ordinanza indicata in epigrafe é sotto entrambi i profili prospettati manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 13 maggio 1978, n. 180 ("Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. dal Pretore di Bracciano con ordinanza emessa il 19 febbraio 1987 (reg. ord. n. 260 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI