Ordinanza n.513 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 513

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1986 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1986, nel procedimento civile instaurato dall'avv. Naticchioni Franco nei confronti della M.E.I.E. Assicurazioni S.p.A. per conseguire il pagamento della parcella relativa alle prestazioni professionali in favore del cliente Pastore Giuseppe in un giudizio per risarcimento danni conclusosi con una transazione raggiunta a sua insaputa, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) nella parte in cui prevede che, nel caso di giudizio definito con transazione tra le parti, l'avvocato o il procuratore legale può chiedere il pagamento di quanto dovutogli per onorari e spese anche alle parti avverse, ravvisando il Tribunale in ciò una irrazionale disparità di trattamento tra i difensori, tra i difensori e le parti, e tra le parti, a seconda se il giudizio venga definito con sentenza o mediante transazione;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, sollecitando la declaratoria di non fondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1974, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933, in riferimento all'art. 3 Cost., ed ha ribadito tale pronuncia con la sent. n. 272 del 1987, esaminando questione identica a quella sollevata dall'ordinanza in oggetto;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento all'art. 3, Cost., dal Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI