Ordinanza n.512 del 1987

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ORDINANZA N. 512

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.3 lett. d), del d.P.R. 4 agosto 1978, n.413, (Concessione di amnistia e indulto), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1980 dal Tribunale di Modena nel procedimento di esecuzione nei confronti di Bazzani Mauro, iscritta al n.788 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.20 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo:

Ritenuto, in fatto, che il Tribunale di Modena, con ordinanza 3 luglio 1980, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.3, lett. d) del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, con riferimento all'art.3 Cost.:

che rilevava il Tribunale nell'ordinanza come il legislatore, concedendo l'amnistia di cui al d.P.R. citato anche ai furti duplicemente aggravati, purché attenuati dalla circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., esige però altresì che la circostanza stessa sia stata dal giudice ritenuta almeno equivalente alle circostanze aggravanti contestate;

che ciò, infatti, é oggi reso possibile dalla riforma intervenuta con d.l. 11 aprile 1974 n. 99, convertito nella l. 7 giugno 1974 n. 220, che all'art. 6 aveva modificato l'ultimo comma dell'art. 69 cod.pen., consentendo il giudizio di bilanciamento anche nei confronti delle circostanze che aggravano la pena in modo indipendente da quella base prevista per il reato;

che dell'impossibilità di uguale operazione per il periodo antecedente il legislatore si era dato carico disponendo che, per godere dell'amnistia di cui al d.P.R. 22 maggio 1970 n. 283, concessa anche per il furto aggravato, fosse sufficiente il ricorso dell'attenuante in parola;

che, però, restavano per tal modo scoperti tutti i fatti commessi dopo il 6 aprile 1970 e giudicati prima della riforma del 1974, cui non poteva essere applicata né l'una né l'altra amnistia, così determinandosi un ingiustificato trattamento diverso per situazioni identiche;

che, pertanto, il Tribunale non poteva applicare l'amnistia al delitto di furto duplicemente aggravato, commesso da tale Mauro Barra il 22 novembre 1970, nonostante che la sentenza di condanna 29 ottobre 1971 avesse riconosciuto ricorrere nella specie l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.;

Considerato, in diritto, che in tema di amnistia ed indulto l'epoca del commesso reato non é elemento trascurabile perché, anzi, anche in relazione ad esso si determina la differenza fra reati cui é applicabile il provvedimento di clemenza e reati che ne restano esclusi;

che, trattandosi, quindi di un elemento che il legislatore fissa avvalendosi di poteri assolutamente discrezionali, non sindacabili in questa sede, la Corte non può presumere che il legislatore sia caduto in errore, soltanto perché in precedenza si era regolato in modo diverso;

che conseguentemente la sollevata questione é inammissibile;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 lett. d) del d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413, sollevata dal Tribunale di Modena con ordinanza 3 luglio 1980, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI