ORDINANZA N. 512
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.3 lett. d), del d.P.R. 4 agosto 1978, n.413, (Concessione di amnistia e indulto), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1980 dal Tribunale di Modena nel procedimento di esecuzione nei confronti di Bazzani Mauro, iscritta al n.788 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.20 dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo:
Ritenuto, in fatto, che il Tribunale di Modena, con ordinanza 3 luglio 1980, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.3, lett. d) del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, con riferimento all'art.3 Cost.:
che rilevava il Tribunale nell'ordinanza come il legislatore, concedendo l'amnistia di cui al d.P.R. citato anche ai furti duplicemente aggravati, purché attenuati dalla circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., esige però altresì che la circostanza stessa sia stata dal giudice ritenuta almeno equivalente alle circostanze aggravanti contestate;
che ciò, infatti, é oggi reso possibile dalla riforma intervenuta con d.l. 11 aprile 1974 n. 99, convertito nella l. 7 giugno 1974 n. 220, che all'art. 6 aveva modificato l'ultimo comma dell'art. 69 cod.pen., consentendo il giudizio di bilanciamento anche nei confronti delle circostanze che aggravano la pena in modo indipendente da quella base prevista per il reato;
che dell'impossibilità di uguale operazione per il periodo antecedente il legislatore si era dato carico disponendo che, per godere dell'amnistia di cui al d.P.R. 22 maggio 1970 n. 283, concessa anche per il furto aggravato, fosse sufficiente il ricorso dell'attenuante in parola;
che, però, restavano per tal modo scoperti tutti i fatti commessi dopo il 6 aprile 1970 e giudicati prima della riforma del 1974, cui non poteva essere applicata né l'una né l'altra amnistia, così determinandosi un ingiustificato trattamento diverso per situazioni identiche;
che, pertanto, il Tribunale non poteva applicare l'amnistia al delitto di furto duplicemente aggravato, commesso da tale Mauro Barra il 22 novembre 1970, nonostante che la sentenza di condanna 29 ottobre 1971 avesse riconosciuto ricorrere nella specie l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.;
Considerato, in diritto, che in tema di amnistia ed indulto l'epoca del commesso reato non é elemento trascurabile perché, anzi, anche in relazione ad esso si determina la differenza fra reati cui é applicabile il provvedimento di clemenza e reati che ne restano esclusi;
che, trattandosi, quindi di un elemento che il legislatore fissa avvalendosi di poteri assolutamente discrezionali, non sindacabili in questa sede, la Corte non può presumere che il legislatore sia caduto in errore, soltanto perché in precedenza si era regolato in modo diverso;
che conseguentemente la sollevata questione é inammissibile;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 lett. d) del d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413, sollevata dal Tribunale di Modena con ordinanza 3 luglio 1980, in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI