Ordinanza n.511 del 1987

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ORDINANZA N. 511

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi con due ordinanze emesse il 27 aprile 1987 dal Tribunale di sorveglianza di Torino, iscritte ai nn. 403 e 404 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con due ordinanze di contenuto identico emesse il 27 aprile 1987, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 47, terzo e quarto comma, "del nuovo ordinamento penitenziario quale risulta dalla legge 10 ottobre 1986";

e che le ordinanze di rimessione richiamano "tutte le argomentazioni esposte" in altra ordinanza pronunciata dallo stesso Tribunale di sorveglianza, "con la quale é stata sollevata d'ufficio la stessa questione di incostituzionalità";

che nei due giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, il quale, facendo riferimento all'ordinanza richiamata dal giudice a quo, si é riportato all'atto di intervento allora depositato;

Considerato che le ordinanze di rimessione motivano, sia in punto di rilevanza sia in punto di manifesta infondatezza, per relationem ad altra ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino, con ciò eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v., fra le più recenti, sentenza n. 128 del 1987; ordinanze n. 306 del 1986, n. 281 del 1986, n. 204 del 1986);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quale modificato dall'art. 11 della legge 11 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con due ordinanze del 27 aprile 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI