Ordinanza n.510 del 1987

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ORDINANZA N. 510

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori), promosso con ordinanze emesse il 28 gennaio 1987 dal Tribunale per i minorenni di Torino e il 26 maggio 1987 dal Tribunale per i minorenni di Trento, iscritte rispettivamente ai nn. 272 e 323 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 31 e 32, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Torino, con ordinanza emessa il 28 gennaio 1987, e il Tribunale per i minorenni di Trento, con ordinanza emessa il 26 maggio 1987, hanno denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, nuovamente sostituendo l'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, ha demandato alla competenza del Tribunale per i minorenni la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità "nel caso di minori";

che in entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestatamene infondata, perché già dichiarata non fondata con sentenza n. 193 del 1987;

Considerato che i giudizi riguardano questioni identiche e vanno, quindi, riuniti;

che effettivamente le questioni proposte sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 193 del 1987 e manifestamente infondate con ordinanze n. 394 e n. 395 del 1987 e che nei provvedimenti dei giudici a quibus non si rinvengono argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Torino e dal Tribunale per i minorenni di Trento con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI