Ordinanza n.508 del 1987

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ORDINANZA N. 508

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, (Testo Unico della legge sulle imposte dirette) promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Grosseto iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Niccolini Bruna - che aveva impugnato l'iscrizione a ruolo per imposta complementare di cui a cartella esattoriale comunale di Orbetello, lamentando che in sede di concordato con l'Ufficio Imposte dirette non erano state per errore conteggiate detrazioni relative ad interessi passivi su fabbricati - la Commissione tributaria di primo grado di Grosseto sollevava, con ordinanza del 3 marzo 1978 (pervenuta alla Corte l'8 aprile 1981), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., dell'art. 34 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;

che, in particolare, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, nella parte in cui (secondo comma), a proposito del ricorso per la declaratoria di nullità dell'atto di adesione del contribuente all'accertamento, prevede termini diversi per il contribuente e per l'Ufficio (sessanta giorni dalla data dell'atto per il contribuente e il 31 dicembre del secondo anno solare successivo per l'Ufficio), violerebbe il principio di uguaglianza e il diritto di difesa del contribuente;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che il diritto di difesa del contribuente non é violato dalla norma censurata, in quanto il termine di 60 giorni per la proponibilità del ricorso per la declaratoria della nullità dell'atto di adesione deve ritenersi indubbiamente congruo, sia sotto il profilo generale sia con specifico riferimento all'interesse protetto, non avendo certamente detto termine una durata tale tenuto conto anche della natura formale dei vizi denunziabili - da frustrare la possibilità di esercizio del diritto;

che la diversità dei termini assegnati alle parti per proporre ricorso appare indubbiamente non irragionevole, in quanto trae giustificazione dalle peculiari esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione finanziaria, mentre ben diversa al riguardo é la posizione del singolo contribuente;

che il riferimento all'art. 76 Cost. non é minimamente motivato e peraltro la norma impugnata ripropone esattamente il contenuto della corrispondente disposizione dell'art. 4, secondo e terzo comma l. 5 gennaio 1956 n. 1, sicché legittimamente é stata inserita nel testo unico emanato in base alla delega di cui all'art. 63 della stessa l. 5 gennaio 1956 n. 1.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI