Ordinanza n.507 del 1987

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ORDINANZA N. 507

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo e secondo comma, n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria" e 1 secondo e terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 "Revisione della disciplina del contenzioso tributario" promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Marzola Severino ed altri contro l'ufficio del Registro di Arona, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Marzola Severino, Cavaliere Antonietta e Marzola Adriano, che avevano impugnato il silenzio-rifiuto dell'Ufficio del Registro di Arona relativamente alla loro istanza di rimborso della somma di lire 95.720 (somma versata a titolo di imposta catastale in sede di registrazione dell'atto Notaio Satta Flores di Invorio avente ad oggetto due compravendite di terreni), la adita Commissione tributaria di 1ø grado di Verbania sollevava, con ordinanza del 27 novembre 1984, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 1ø e 2ø comma, n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (legge delega per la riforma tributaria), e dell'art. 1, 2ø e 3ø comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., nonché del citato art. 1, 2ø e 3ø comma, del d.P.R. n. 636/72 in riferimento all'art. 3 Cost.;

che il giudice rimettente, premesso che delle imposte catastali non fanno menzione né l'art. 1 del d.P.R. 636/72 - che determina la competenza delle Commissioni tributarie - né altre norme concernenti la giurisdizione di dette Commissioni, rileva che l'elenco contenuto nel citato art. 1 del d.P.R. 636/72 deve intendersi di carattere tassativo e non meramente esemplificativo; e che, d'altra parte, le imposte catastali non possono sic et simpliciter essere assimilate a quelle ipotecarie di cui alla lettera h) del 2ø comma del citato art. 1, in quanto trattasi di tributi concettualmente diversi, pur se regolati dallo stesso d.P.R. 635 del 1972;

che tutto ciò premesso, il giudice a quo ritiene che la legge delega per la riforma tributaria, nella parte relativa al contenzioso tributario (art. 10, 1ø e 2ø comma n. 14), sia assolutamente generica in tema di controversie da attribuire alla giurisdizione delle Commissioni tributarie e violi, pertanto, congiuntamente alla norma delegata (art. 1, 2ø e 3ø comma, del d.P.R. 636/72), gli artt. 76 e 77, 1ø comma, Cost.;

che inoltre, la citata norma delegata violerebbe pure il principio di eguaglianza, in quanto, non attribuendo alla giurisdizione delle Commissioni tributarie anche le controversie in materia di imposte catastali, determina disparità di trattamento tra i contribuenti, i quali, a seconda del tributo in contestazione, devono rivolgersi al giudice speciale o a quello ordinario, sostenendo oneri processuali molto diversi;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, rileva che l'ordinanza di rimessione si fonda su un presupposto erroneo, in quanto la giurisdizione delle Commissioni tributarie in materia di imposte catastali deriva dalla logica del sistema e si ricava da una interpretazione organica della normativa del settore;

che solo in subordine, ove cioè dovesse ritenersi che effettivamente le imposte catastali non rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie, l'Avvocatura conclude per l'infondatezza, rilevando che l'attribuzione delle controversie concernenti determinati tributi alla sfera della giurisdizione ordinaria ovvero a quella della giurisdizione tributaria é questione rimessa alla discrezionalità del legislatore delegato;

che sarebbe inoltre inconferente il richiamo all'art. 3 Cost., in quanto differenziazioni di competenza e di regole processuali, in relazione alla tutela giurisdizionale delle varie situazioni di diritto sostanziale, rientrano nella discrezionalità del legislatore e sono costituzionalmente legittime in quanto non risultino vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettività della tutela giurisdizionale consacrati nell'art. 24 Cost.;

Considerato che, a prescindere dalla dubbia bontà della interpretazione prospettata dal giudice a quo, la quale non può essere oggetto di sindacato da parte di questa Corte, é decisivo rilevare che non può dar luogo ad una questione di costituzionalità la pretesa esclusione delle questioni suddette dall'ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie, in quanto trattasi di una scelta discrezionale del legislatore, il quale, in base ad una valutazione politica e sociale, provvede alla ripartizione della giurisdizione stessa fra i vari organi previsti dalla legge;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 1ø e 2ø comma n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 1, 2ø e 3ø comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI