ORDINANZA N. 495
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 873 (Conferimento all'Avvocatura generale dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1987 dal Giudice conciliatore di Bari nel procedimento civile vertente tra E.R.S.A.P. e Parisi Michele, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 marzo 1987 il giudice conciliatore di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 873, recante "conferimento all'Avvocatura generale dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia";
che il giudice a quo sostanzialmente lamenta che il d.P.R. impugnato sia stato emanato in difetto di potere legislativo delegato da parte del Governo, peraltro prospettandone l'illegittimità quand'anche ad esso debba attribuirsi "natura meramente provvedimentale";
Considerato che l'art. 134 Cost. demanda alla Corte costituzionale il sindacato di legittimità costituzionale esclusivamente delle leggi e degli atti aventi forza di legge;
che il d.P.R. n. 873 del 1978 - emanato ai sensi dell'art. 43, primo comma, ultima parte, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, come successivamente modificato - é manifestamente atto privo di forza di legge, addirittura difettando dei criteri distintivi specifici del decreto legislativo delegato, quale il riferimento nel preambolo a deleghe legislative al Governo ex art. 76 Cost.;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 873, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Bari con l'ordinanza di cui in epigrafe (reg.ord. n. 189 del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI