Ordinanza n.491 del 1987

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ORDINANZA N. 491

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice di procedura civile, ("Crediti impignorabili"), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1986 dal Pretore di Monza, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto, in fatto, che il giudice a quo, in una controversia riguardante l'avvenuto pagamento di un assegno emesso per l'adempimento di un credito alimentare e non ancora pervenuto nella diretta disponibilità della creditrice, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 545 cod. proc. civ. ("Crediti impignorabili"), con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui la norma impugnata "non prevede che la impignorabilità dei crediti si estenda anche alle somme e ai beni derivati in via immediata e diretta dall'avvenuto adempimento dei crediti impignorabili", e ciò sulla base di una sola delle possibili interpretazioni della predetta norma;

Considerato che la ratio della impignorabilità dei crediti alimentari risiede nell'imprescindibile esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita del debitore assoggettato ad esecuzione e delle altre persone a suo carico;

che, l'interpretazione dell'art. 545 c.p.c. nel senso conforme ai principi costituzionali - secondo cui l'impignorabilità delle somme dovute per crediti alimentari debba estendersi fino alla soddisfazione di tali crediti, e cioè fino al momento in cui la somma divenga direttamente disponibile da parte del creditore, determinandosi altrimenti una irragionevole disparità di trattamento - non é esclusa dalla formulazione della norma stessa, non apparendo peraltro la giurisprudenza menzionata nella ordinanza di rimessione pertinente rispetto al caso oggetto del giudizio a quo perché riflettente ipotesi e fattispecie diverse;

che, in applicazione del principio generalmente riconosciuto, secondo cui il giudice di merito, fra più interpretazioni possibili, debba scegliere quella conforme al dettato costituzionale, la questione proposta si concreta in una questione di interpretazione, la cui risoluzione é rimessa ai giudici di merito e come tale non é proponibile in questa sede;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, cod. proc. civ. ("Crediti impignorabili"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Monza con ordinanza indicata in epigrafe del 17 dicembre 1986 (reg. ord. n. 206 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI