Ordinanza n.489 del 1987

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ORDINANZA N. 489

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 ("Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale") promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1987 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 24 febbraio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui equipara quoad poenam il comportamento di chi guida senza patente a quello di colui che guida autoveicoli o motoveicoli di particolare potenza con patente conseguita da meno di due anni o da meno di un anno;

che, ad avviso del giudice a quo la norma impugnata equiparando irragionevolmente, nel trattamento sanzionatorio principale e nelle conseguenti pene accessorie, situazioni di diversa gravità e rilevanza, verrebbe a violare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;

Considerato che secondo quanto ha costantemente affermato questa Corte - anche in relazione alla specifica materia dei reati previsti dal codice della strada - l'individuazione delle fattispecie criminose, nonché la determinazione della qualità e della misura della pena appartengono all'esclusiva discrezionalità del legislatore, costituzionalmente incensurabile se contenuta nei limiti della razionalità (sentenze nn. 121 e 160 del 1973; n. 1 del 1975; n. 72 del 1980; nn. 103 e 199 del 1982);

che nel caso sottoposto all'esame della Corte l'equiparazione della guida di veicoli più veloci o potenti senza aver conseguito la patente da un certo periodo di tempo all'ipotesi di guida senza patente, non appare affatto irragionevole se si considera che, dal punto di vista della capacità tecnica, e a prescindere dunque dai requisiti psicofisici o attitudinali per i quali é prevista una diversa disciplina (art. 87 u.c. d.P.R. 15 giugno 1959, n, 393), il possesso dell'abilitazione alla guida per dodici o ventiquattro mesi, costituendo indice della maturazione di una certa esperienza nella conduzione stradale dei veicoli, é prescritto in ragione della medesima ratio che impone, nella generalità delle altre ipotesi, il semplice possesso della patente;

Visti gli artt. 23, secondo e terzo comma, 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, ("Testo unico delle norme sulla circolazione stradale") in relazione alla disposizione di cui al settimo comma dello stesso articolo, sollevata dal Pretore di Roma, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza emessa il 24 febbraio 1987 (reg. ord. n. 177 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI