Ordinanza n.488 del 1987

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ORDINANZA N. 488

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 46, primo comma, del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 ("Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto"), promossi con ordinanze emesse il 16 maggio 1986 e il 18 ottobre 1985 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, iscritte rispettivamente ai nn. 613 e 614 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione di DE NILE Egidio nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Consiglio nazionale degli ingegneri, con due ordinanze emesse il 18 ottobre 1985 e 16 maggio 1986 - la prima delle quali soltanto contiene proposizioni esplicative dei ravvisati profili di incostituzionalità - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 4, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, primo comma, r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, nella parte in cui impone che la sospensione del professionista dall'esercizio della professione permanga fino alla revoca del mandato di cattura;

che nel giudizio promosso con la prima delle indicate ordinanze si é costituito l'interessato instando per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata e, in entrambi, ha spiegato intervento l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile essendo la norma della cui costituzionalità si dubita priva della forza di legge;

Considerato che viene denunciata la stessa disposizione in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, onde i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;

che il regio decreto n. 2537 del 1925, come risulta da due presunzioni e cioè dalla sua intitolazione e dal modo in cui viene definito l'emanando complesso normativo ("regolamento" per l'attuazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395), nonché dalla procedura seguita per la sua adozione, (acquisizione del parere del Consiglio di Stato) non é da ritenersi atto avente forza di legge e non é dunque suscettibile, ex art. 134 Cost., di sindacato di legittimità da parte della Corte costituzionale;

che la questione va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissibile per tale assorbente ragione;

Visti gli artt. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, primo comma, r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, ('Approvazione del regolamento per professione di ingegnere e di architettò) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 4, primo comma, Cost., dal Consiglio nazionale degli ingegneri con ordinanze emesse il 18 ottobre 1985 e 16 maggio 1986 (reg. ord. nn. 613 e 614 del 1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI