Sentenza n.480 del 1987

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SENTENZA N. 480

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi secondo e terzo, della legge 6 agosto 1975, n. 427 (Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1986 dal Pretore di Tione di Trento nel procedimento civile vertente tra Federici Severino ed altri e l'Impresa Costruzioni Don Giuseppe, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12/1ø serie speciale dell'anno 1987.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Tione di Trento, con ordinanza emessa il 25 novembre 1986 (R.O. n. 26/1987), ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2 e 3, legge 6 agosto 1975, n. 427 (Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini), per contrasto con gli artt. 3 e 4 Cost.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , un gruppo di lavoratori edili chiedeva al datore di lavoro le retribuzioni dovute dal 24 dicembre 1985 al 20 marzo 1986, esponendo che: la società convenuta aveva chiesto nei termini, e comunque in coincidenza con la sospensione dell'attività lavorativa per la stagione invernale, di essere ammessa al godimento della Cassa Integrazione Guadagni ai sensi della legge 6 agosto 1975, n. 427; che con lettera raccomandata in data 20 marzo 1986 essi erano stati licenziati a far data dal 24 dicembre 1985, giorno di sospensione dell'attività lavorativa; che nel medesimo periodo essi avevano, a loro richiesta, percepito dall'INPS il trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell'art. 9, legge n. 427/1975; che essi, sulla base del presupposto che il rapporto di lavoro rimane operante anche nel periodo di sospensione durante il quale scatta la C.I.G., e il datore di lavoro é obbligato a corrispondere le intere retribuzioni anche nel caso in cui la richiesta di ammissione alla C.I.G. venga respinta (Cass. n. 3005/1984), avevano diritto alla retribuzione per il periodo 24 dicembre 1985 - 20 marzo 1986, e al trattamento di disoccupazione nei 90 giorni successivi.

Osserva il Pretore che il comportamento del datore di lavoro é stato improntato al rispetto dell'art. 11, legge n. 427/1975, norma che prospetta un caso eccezionale: quello, cioè, in cui, respinta dall'INPS la richiesta di C.I.G., per motivi diversi dalla tardiva presentazione della domanda, il licenziamento avvenga entro tre mesi dall'inizio della sospensione del lavoro; in simili ipotesi, il trattamento speciale di disoccupazione viene fatto decorrere dalla data di inizio della sospensione dal lavoro.

Rileva il Pretore come tale meccanismo abbia indubbiamente carattere eccezionale, in quanto, mentre di regola l'indennità speciale di disoccupazione viene pagata dall'INPS al lavoratore disoccupato, a seguito di sua richiesta e di iscrizione nelle liste di collocamento, in questo caso il trattamento decorre prima del momento del licenziamento (e cioè dal giorno della sospensione dal lavoro) e previa presentazione da parte del datore di lavoro dell'elenco nominativo dei lavoratori sospesi.

Secondo il giudice a quo, la richiesta dei lavoratori ricorrenti di ottenere sia la retribuzione (sino al momento del licenziamento), sia l'indennità di disoccupazione (per i 90 giorni successivi), oppure una ulteriore indennità di disoccupazione che si cumuli a quella normale, é infondata: il legislatore, invero, ha preso atto che "il rapporto di lavoro, benché giuridicamente in vita, ha tuttavia, durante la sospensione dell'attività produttiva, una valenza di gran lunga minore, risultando privo della sua caratteristica più importante, ed ha voluto allora ricorrere ad una fictio juris, anticipando l'effetto del licenziamento proprio all'inizio della sospensione dal lavoro; in tal caso, allora, il lavoratore, da ritenersi disoccupato proprio da quel momento, viene ad avere diritto al trattamento speciale di disoccupazione indipendentemente dalla sua iscrizione nelle liste di collocamento. Il trattamento speciale di disoccupazione, poi, sarà usufruito dal lavoratore per un massimo di 90 giornate (art. 11 u.c.) e quindi coprirà sia il periodo di sospensione anteriore al licenziamento (intervenuto necessariamente entro tre mesi), sia quello posteriore ad esso".

La normativa esaminata, così interpretata, desta tuttavia dubbi di costituzionalità, riservando ai lavoratori che si trovano in tale situazione un trattamento deteriore rispetto ad altre situazioni pur simili.

Al di là dei casi in cui il licenziamento avvenga dopo il periodo di sospensione di tre mesi con conseguente corresponsione del trattamento speciale di indennità, deve ricordarsi che il trattamento speciale in questione vuole proteggere per i primi mesi il lavoratore che sia stato licenziato, consentendogli una indiretta retribuzione anche per il periodo in cui egli, disoccupato, cerca una nuova occupazione. Facendo retroagire il licenziamento, e quindi il trattamento di disoccupazione, il lavoratore, come nel caso dei ricorrenti, rimane non adeguatamente protetto: durante il periodo di sospensione, infatti, non si attiva per cercare altri lavori; al momento del licenziamento (che retroagisce) rimane non solo senza lavoro, ma anche senza quella copertura finanziaria ritenuta necessaria per tutelarlo nella fase di ricerca di un nuovo lavoro.

In ciò il giudice a quo vede una violazione degli artt. 3 e 4 Cost. invece, "logica vorrebbe che il datore di lavoro versi, in simili casi, la retribuzione normale come sempre avviene in caso di reiezione della domanda di C.I.G. e che l'INPS paghi l'indennità di disoccupazione relativamente al periodo successivo al licenziamento".

2. - L'ordinanza é stata ritualmente comunicata e notificata.

Non si sono costituite parti private. É intervenuto in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Rilevato che la normativa impugnata costituisce un'ulteriore previsione favorevole per i lavoratori del settore edilizio, campo nel quale é più sensibile l'effetto delle alterne vicende economiche e stagionali, della domanda e dell'offerta di lavoro, sostiene l'Avvocatura che la questione dovrebbe essere dichiarata inammissibile in quanto non é possibile comprendere con chiarezza se si dubiti della legittimità della norma nella parte in cui essa non impone al datore di lavoro di corrispondere la retribuzione per il periodo di sospensione, ovvero perché non prevede, per lo stesso periodo, il cumulo del trattamento di integrazione ordinario e del trattamento speciale, ovvero perché non consente la corresponsione del trattamento ordinario dopo l'esaurimento del periodo di trattamento speciale.

La questione é comunque infondata: la norma impugnata, infatti, é dettata sostanzialmente a favore del lavoratore, sotto un duplice profilo.

Da un lato, in situazioni che integrerebbero un giustificato motivo obiettivo di licenziamento, la norma de qua consente una mera sospensione del rapporto, il quale potrà riprendere, senza soluzione di continuità, quando la causa della sospensione venga meno. D'altro lato, una volta che la sospensione sia sfociata in un licenziamento, é riconosciuto al lavoratore il trattamento integrativo anche per un periodo in cui, come già rilevato, non é ancora intervenuta la definitiva interruzione del rapporto.

Considerato in diritto

1. - É impugnato davanti a questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., l'art. 11, secondo e terzo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427 (Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini).

La suindicata disposizione prevede, per i lavoratori edili che abbiano determinati requisiti assicurativi, l'applicazione del trattamento speciale di disoccupazione anche per il periodo di sospensione dal lavoro verificatasi immediatamente prima del licenziamento, qualora il datore di lavoro abbia presentato richiesta di integrazione salariale, ma questa sia stata respinta per motivi diversi da quello della tardiva presentazione, ed il licenziamento sia avvenuto entro il periodo massimo di tre mesi dall'inizio della sospensione.

In tal caso il trattamento speciale di disoccupazione decorre, anche in mancanza dell'iscrizione nelle liste di collocamento, dalla data di inizio della sospensione del lavoro, previa presentazione da parte del datore di lavoro dell'elenco dei lavoratori sospesi ai quali si riferiva la domanda di integrazione salariale.

2. In particolare, la violazione dell'art.3 Cost. dipenderebbe dal fatto che la normativa impugnata discrimina la posizione del lavoratore sospeso e successivamente licenziato, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di integrazione salariale, a seconda che il licenziamento avvenga entro il termine di tre mesi dall'inizio della sospensione (con diritto, in tal caso, al solo trattamento speciale di disoccupazione per il periodo massimo di novanta giorni a far data dall'inizio della sospensione) ovvero oltre il suddetto termine (con diritto, in tal caso, alla retribuzione normale per il periodo di sospensione, come sempre avviene in caso di reiezione della domanda di integrazione salariale, ed inoltre al trattamento speciale di disoccupazione per i novanta giorni successivi al licenziamento). La censura non é fondata.

Scopo della legge n. 427 del 1975 - come emerge dai lavori preparatori - é quello di garantire i livelli retributivi dei lavoratori dell'edilizia, esposti, per le peculiarità del settore di attività, a ricorrenti licenziamenti ed a frequenti sospensioni del lavoro.

A tal fine, per un verso sono state apportate modifiche migliorative al trattamento di integrazione salariale, applicabile nella eventualità di brevi sospensioni del lavoro, dovute ad intemperie stagionali o ad altre cause non imputabili (art. 1 legge 3 febbraio 1963, n. 77), e destinate quindi presumibilmente a risolversi favorevolmente, con la ripresa dell'attività produttiva. Per altro verso é stato istituito, in relazione alla più grave eventualità della radicale estinzione del rapporto di lavoro, dovuta a licenziamento per cessazione dell'attività aziendale, ultimazione del cantiere o completamento di singole fasi lavorative (art. 9, primo comma), il trattamento speciale di disoccupazione, trattamento riconosciuto, nella concorrenza di determinati requisiti assicurativi (art. 9, secondo e terzo comma), per la durata di giorni novanta (art. 11, quarto comma), nella misura di due terzi della retribuzione media giornaliera (art. 10).

Nel quadro complessivo della disciplina dettata dalla legge n. 427 del 1975 i due istituti appaiono in certo qual modo complementari, in quanto il secondo é destinato a coprire ipotesi (sospensioni non dovute a cause integrabili e suscettive di esser seguite da licenziamento), non coperte dal primo, ed é concepito coniugandosi l'istituto previdenziale del trattamento di disoccupazione con quello di integrazione salariale (ciò spiega l'esigenza che il datore di lavoro presenti la richiesta relativa a quest'ultima).

Il congegno in argomento prevede la concessione del trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori sospesi in presenza della possibilità, anzi della probabilità di una cessazione dell'attività aziendale presumibilmente legata a una congiuntura sfavorevole del settore.

In relazione alla detta situazione, l'istituto agevola il differimento della relativa decisione da parte del datore di lavoro - in vista di una evoluzione favorevole della congiuntura stessa e della continuazione dell'attività aziendale (con il vantaggio sia della conservazione delle maestranze che dell'esonero dalla corresponsione immediata dei trattamenti di fine lavoro) - ponendosi l'onere del differimento, sotto forma appunto di trattamento speciale di disoccupazione, a carico degli enti erogatori del medesimo.

É chiaro che la dilazione é limitata al periodo di mesi tre, perché ciò é imposto dalla struttura stessa del trattamento di disoccupazione, che qui riceve una speciale applicazione. Se quella suindicata é, come deve ritenersi, la finalità del congegno considerato, impropri appaiono i termini di comparazione assunti nell'ordinanza di rimessione.

La posizione del lavoratore che venga in tal modo sospeso deve invero essere raffrontata con quella che gli deriverebbe dal licenziamento immediato, rispetto alla quale la prima é certamente più favorevole, perché, pari nei contenuti patrimoniali (il trattamento di disoccupazione é identico nella misura e nella durata, anche se la sua decorrenza é anticipata, per il sospeso, al momento della sospensione), agevola l'avverarsi della possibilità che, evolvendosi positivamente la congiuntura, il rapporto continui.

Per converso, artificiosa appare la comparazione, delineata dal giudice a quo, tra il sospeso licenziato entro i tre mesi e quello licenziato oltre il suddetto termine, poiché la seconda ipotesi si risolve nella mancata operatività dell'istituto, per inosservanza del termine (assai improbabile per gli oneri conseguenziali) da parte del datore di lavoro, sicché la asserita miglior condizione dei lavoratori che in essa rientrino non é riferibile ad una discriminazione derivante dalla norma impugnata, bensì all'operatività di diversi istituti e princìpi (la responsabilità del datore di lavoro per ingiustificata sospensione del rapporto).

3. La violazione dell'art. 4 Cost. é prospettata sotto il profilo della non rispondenza del congegno alle finalità attuative di tale precetto come perseguite dal trattamento speciale di disoccupazione (sostegno del dipendente licenziato nella ricerca di una nuova occupazione), finalità che postulano l'esigenza della sua corresponsione solo dal giorno dell'acquisita certezza della cessazione del rapporto, e quindi dal giorno dell'intervenuto licenziamento. Ma al riguardo é sufficiente osservare che alla suddetta certezza ben può assimilarsi, agli effetti che qui contano, il ragionevole timore che la cessazione del rapporto di lavoro intervenga entro un termine ravvicinato, timore indotto, nella situazione cui si riferisce la normativa censurata, dalla messa in stato di sospensione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi secondo e terzo, della legge 6 agosto 1975, n. 427 (Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., dal Pretore di Tione di Trento con ordinanza emessa il 25 novembre 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI