Sentenza n.477 del 1987

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SENTENZA N. 477

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, n. 2, e 2, comma secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana) e 20 delle disposizioni sulla legge in generale, promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1982 dal Pretore di Genova sull'istanza proposta da Nastasi Franca, iscritta al n. 684 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 1983;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto in fatto

Il Pretore di Genova in funzione di giudice tutelare, sul ricorso proposto da Nastasi Franca, affidataria di fatto del minore Fabio, figlio naturale riconosciuto della ricorrente, cittadina italiana, e del cittadino messicano Blanco Hector, al fine di conseguire l'autorizzazione ad iscrivere sul proprio passaporto il minore, ha sollevato, con ordinanza emessa il 28 giugno 1982 (R.O. n. 684/1982), questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, n. 2, e 2, comma secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), e dell'art. 20 delle disposizioni preliminari al codice civile, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, e 30 Cost.

Osserva il Pretore che ostano all'accoglimento dell'istanza sia gli artt. 1, n. 2, e 2, comma secondo, della legge n. 555 del 1912, in base ai quali il minore non ha assunto la cittadinanza della madre, sia l'art. 20 delle preleggi, in base al quale i rapporti tra il minore ed i genitori vanno regolati secondo la legge nazionale del padre.

Ciò sembra contrastare, tuttavia, con il principio dell'eguaglianza e parità dei genitori (art. 3 Cost.), o, in caso di matrimonio, con il principio di eguaglianza morale o giuridica dei coniugi (art. 29, comma secondo, Cost.), nonché con il diritto-dovere del genitore di educare ed istruire i figli (nella specie mediante viaggi all'estero) (art. 30 Cost.).

Considerato in diritto

1. - Sono impugnati davanti a questa Corte:

l'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), il quale dispone che é cittadino per nascita "il figlio di madre cittadina se il padre é ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene";

l'art. 2, comma secondo, della stessa legge, il quale, in relazione al comma primo, stabilisce, ai fini della determinazione della cittadinanza del minore per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione, che "é a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità";

l'art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, in base al quale "i rapporti fra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità é accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio".

Ad avviso del giudice a quo le norme ora richiamate - preclusive, nella specie, dell'accoglimento dell'istanza di autorizzazione ad iscrivere sul passaporto della madre, cittadina italiana, il figlio minore, riconosciuto anche dal padre, cittadino straniero - sono lesive di vari precetti costituzionali.

Esse, infatti, in quanto attribuiscono prevalenza alla posizione del padre ai fini dell'acquisto della cittadinanza per nascita e della individuazione della legge nazionale regolatrice dei rapporti fra genitori e figli, appaiono in contrasto con il principio dell'eguaglianza e parità dei genitori (art. 3, comma primo, Cost.), o, in caso di matrimonio, con il principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29, comma secondo, Cost.), nonché con il diritto-dovere del genitore di educare ed istruire i figli (nella specie, mediante viaggi all'estero) previsto dall'art. 30, comma primo, Cost.

2. - La questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, n. 2, e 2, comma secondo, della l. n. 555 del 1912 sulla cittadinanza italiana va dichiarata manifestamente non fondata, in quanto le suddette disposizioni sono già state dichiarate illegittime da questa Corte con la sent. n. 30 del 1983.

3. - L'indagine deve pertanto limitarsi alla censura rivolta all'art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al cod. civ.

Tale disposizione stabilisce che i rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre, se soltanto la maternità é accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio.

Al fine di risolvere il conflitto tra diverse discipline astrattamente applicabili nella materia é così operata una scelta di fondo - qui non censurata - a favore della legge nazionale dei genitori.

La disposizione é riferibile a varie ipotesi: che i genitori siano noti entrambi ed abbiano una legge nazionale comune; che sia noto un solo genitore; che siano noti entrambi i genitori e che essi non abbiano legge nazionale comune.

Correlativamente dalla disposizione stessa sono desumibili almeno tre norme:

a) in relazione alla prima ipotesi, la norma in virtù della quale i rapporti fra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale comune dei genitori a preferenza di ogni altra (applicazione pura e semplice della suddetta scelta di fondo);

b) in relazione alla seconda ipotesi, la norma in virtù della quale i rapporti di cui trattasi sono regolati dalla legge del genitore noto a preferenza di ogni altra (anche questa applicazione pura e semplice della suddetta scelta di fondo);

c) in relazione alla terza ipotesi, la norma in virtù della quale i rapporti di cui si tratta sono regolati dalla legge nazionale del padre a preferenza di quella della madre (specificazione della suddetta scelta di fondo a favore della legge dei genitori, nel senso di integrarla con il principio della preminenza del coniuge o del genitore maschio).

4. - Orbene, alla stregua di quanto dedotto dal giudice a quo, oggetto di censura, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., deve ritenersi esclusivamente la norma sub c), e cioè la norma, desumibile dall'art. 20, comma primo, disposizioni preliminari al cod. civ., secondo la quale, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale ad essi comune, é sancita la prevalenza della legge nazionale del padre.

5. - La questione, come sopra proposta, é fondata.

Questa Corte, con la sentenza n. 71 del 1987 ha già esaminato analoga questione, concernente l'art. 18 delle preleggi, pervenendo a declaratoria di illegittimità costituzionale.

La censura investiva la norma di collisione contenuta nel suddetto art. 18, in quanto stabilisce - al fine dell'individuazione della legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi (nella specie si controverteva di separazione personale e divorzio) - l'applicabilità dell'ultima legge nazionale comune ai coniugi, e, in mancanza, della legge nazionale del marito al tempo del matrimonio. La Corte, dopo aver riconosciuto la sindacabilità costituzionale delle norme di diritto internazionale privato, in quanto la norma di collisione adotta una scelta di ordine normativo, che non può non confrontarsi con le scelte di fondo a livello costituzionale, ha rilevato che la scelta operata dall'art. 18 delle preleggi é senza alcun dubbio inspirata al principio che si concreta nel riconoscimento al marito di una posizione preminente nella famiglia, ed ha concluso che detto principio si pone in contrasto con le scelte di fondo operate dall'art. 3, comma primo, Cost., che sancisce il divieto di ogni discriminazione fra i sessi, e dall'art. 29, comma secondo, Cost., che pone, quale specificazione del principio precedentemente enunciato, quello dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Ad eguali conclusioni - sia in punto di ammissibilità del sindacato, sia in punto di fondatezza della questione - deve pervenirsi in ordine all'art. 20, comma primo, delle preleggi, qui censurato. Anche tale norma di collisione, infatti, compone un conflitto tra le leggi nazionali diverse dei genitori privilegiando la legge nazionale del padre, e così operando una discriminazione nei confronti della madre, per ragioni legate esclusivamente alla diversità di sesso, in violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., e dell'art. 29, comma secondo, Cost., qualora i genitori siano uniti in matrimonio.

Resta assorbita la censura riferita all'art. 30, comma primo, Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale ad essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, n. 2, e 2, comma secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), sollevata dal Pretore di Genova con ordinanza emessa il 28 giugno 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987

Il direttore della cancelleria: MINELLI