Ordinanza n.474 del 1987

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ORDINANZA N. 474

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30- ter della legge 26 aprile 1983, n. 131 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"), promosso con ordinanza emessa il 10 agosto 1983 dal Pretore di Venezia, iscritta al n. 953 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 30- ter della l. 26 aprile 1983, n. 131, che stabilisce l'estinzione - con compensazione delle spese - dei giudizi, pendenti all'atto della sua entrata in vigore, promossi dai dipendenti degli enti locali per conseguire i benefici concessi dalla l. 24 maggio 1970, n. 336 in favore dei pubblici dipendenti ex combattenti e assimilati;

Considerato - come é stato dedotto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel giudizio davanti a questa Corte e come si evince dalla stessa ordinanza di rimessione - che il giudizio a quo non aveva ad oggetto l'attribuzione dei benefici previsti dalla l. n. 336 del 1970, bensì la computabilità a fini dell'indennità premio di servizio dall'indennità di tempo pieno corrisposta in servizio attivo;

che, pertanto, la eventuale declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata, non avrebbe incidenza sul giudizio a quo, cosicché la questione sollevata appare manifestamente irrilevante;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30- ter della l. 26 aprile 1983, n. 131 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI