Ordinanza n.472 del 1987

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ORDINANZA N. 472

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 6 e 17, ultima parte, della legge 24 dicembre 1979, n. 650 ("Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"), promossi con ordinanze emesse il 19 febbraio e l'8 marzo 1983, il 5 maggio e il 1ø giugno 1984, il 7 maggio e il 4 giugno 1985 dal Pretore di Saluzzo, iscritte rispettivamente ai nn. 236 e 392 del registro ordinanze 1983, ai nn. 1087 e 1223 del registro ordinanze 1984 e n. 542 del registro ordinanze 1985 e al n. 22 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 191 e 260 dell'anno 1983, nn. 38 e 68 bis dell'anno 1985 e nn. 7 e 22, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il Pretore di Saluzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 17, ultima parte, legge 24 dicembre 1979, n. 650, nella parte in cui, nel determinare il carattere produttivo di un insediamento, ai fini dell'applicazione dei limiti di accettabilità degli scarichi stabiliti dalla legge a tutela delle acque dagli inquinamenti, le imprese agricole vanno distinte, tra quelle dedite all'allevamento di bovini, equini, ovini e suini, sulla base delle condizioni determinate da un apposito comitato interministeriale, in riferimento agli artt. 25 e 77, primo comma, della Costituzione;

Considerato che il Pretore di Saluzzo omette di illustrare sotto quali aspetti e per quali ragioni debbano ritenersi censurabili i criteri adottati dal Comitato interministeriale;

che risulta quindi difettare la necessaria motivazione circa la rilevanza della questione nei giudizi a quibus, non essendo chiarito quali effetti vi si determinerebbero a seguito di una eventuale decisione di accoglimento;

che in ogni caso le delibere del Comitato interministeriale, avendo natura di atto amministrativo, "non si sottraggono al sindacato di legittimità.... da parte del giudice penale" (sentenza n. 108/1982).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 17, ultima parte, della legge 24 dicembre 1979, n 650 ("Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 25 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI