ORDINANZA N. 468
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. e), della legge 12 febbraio 1981, n. 17 ("Finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato"), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1981 dal Pretore di Messina, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 262/1982);
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Messina ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. e), della legge 12 febbraio 1981, n. 17, nella parte in cui, pur dopo avere implicitamente riconosciuto che gli impianti delle ferrovie dello Stato non sono assimilabili agli insediamenti civili ai sensi dell'art. 1-quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690, sottrae i relativi scarichi alla disciplina dettata per tutti gli altri reflui da insediamenti produttivi, prevedendo un più ampio termine di adeguamento (un triennio dall'entrata in vigore della legge);
Considerato che dallo stesso art. 1 impugnato, il quale preannuncia la presentazione al Parlamento da parte del Governo di un piano poliennale di sviluppo della rete ferroviaria nazionale, emergono la complessità delle opere da compiere e l'entità dei finanziamenti necessari per l'ammodernamento delle ferrovie dello Stato e per il loro adeguamento a molteplici esigenze, tra cui l'osservanza della disciplina contro l'inquinamento;
che in un contesto di così evidente complessità e specificità non può ritenersi irrazionale la previsione di un termine più ampio di quello stabilito in via generale, di guisa che la proposta questione risulta manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. e), della legge 12 febbraio 1981, n. 17 (Finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato), sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI