ORDINANZA N. 467
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della tabella XIII, quadro B, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1981 dal T.A.R. della Calabria Sez. staccata di Reggio Calabria, iscritta al n. 831 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'anno 1982;
Visto l'atto di costituzione di Zagari Silvio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il T.A.R. di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 76 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale del quadro B della tabella XIII allegata al d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nella parte in cui prevede che a quattro dirigenti superiori siano attribuite le funzioni di reggente di direzione compartimentale, di regola attribuite a funzionari con qualifica di dirigenti generali;
che la questione é stata sollevata nel corso di un giudizio promosso da un dirigente superiore, al quale era stata attribuita la reggenza di una direzione compartimentale, per ottenere la corresponsione del trattamento di dirigente generale;
Considerato che la motivazione della rilevanza contenuta nell'ordinanza di rimessione é contraddittoria e carente, non essendo indicato, tra l'altro, in base a quali norme o principi, la declaratoria d'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, oltre a far venir meno la possibilità di attribuire a dirigenti superiori le funzioni di reggenti di direzioni compartimentali, darebbe anche diritto, a quei dirigenti che abbiano esercitato tali funzioni, al trattamento economico, per il relativo periodo, di dirigente generale;
che, tale diritto, in particolare, non potrebbe farsi derivare dall'art. 13 della l. 3 aprile 1979, n. 101, che regola la diversa fattispecie del conferimento di compiti di categoria superiore "per esigenze di servizio e nei limiti delle vacanze della dotazione organica", la quale non presenta analogie con quella all'esame del giudice a quo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del quadro B della tabella XIII allegata al d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 76 e 97 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI