Ordinanza n.466 del 1987

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ORDINANZA N. 466

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 146, secondo comma, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 ("Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari"), nel testo mod. dall'art. 17 della l. 11 giugno 1962, n. 546, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1981 dal Pretore di Bari, iscritta al n. 752 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 61 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che - nel corso di alcuni procedimenti civili simili, promossi da amanuensi nei confronti del dirigente dell'Ufficio unico notifiche ed esecuzioni presso la Corte d'Appello di Bari, aventi ad oggetto crediti per indennità retributive - il Pretore di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 110 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, comma secondo, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (nel testo modificato dall'art. 17 della l. 11 giugno 1962, n. 546) "nella parte in cui pone a carico esclusivo dell'ufficiale giudiziario o degli ufficiali giudiziari e del relativo Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni l'onere delle retribuzioni dovute al personale assunto per l'espletamento del lavoro di ufficio";

Ritenuto che davanti a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza;

Considerato che la disposizione impugnata - ora sostituita dall'art. 7 della l. 12 luglio 1975, n. 322 - si limita a stabilire la percentuale dei proventi derivanti dall'esercizio della funzione, da destinarsi, da parte dell'ufficiale giudiziario, alle spese d'ufficio e non prevede alcun onere aggiuntivo, a carico dell'Ufficiale giudiziario, per le spese eccedenti tale percentuale;

che tale onere, può derivare solo dal mancato rispetto dell'obbligo di contenere le spese d'ufficio entro detto limite ed in base al rapporto, di natura privatistica (in tal senso Cass. 27 aprile 1979, n. 2421 e Sez. lav. 24 maggio 1978, n. 2615), instaurato con il personale assunto;

che - contrariamente a quanto apoditticamente affermato nell'ordinanza di rimessione - nessuna influenza può avere sul giudizio a quo, avente ad oggetto crediti per retribuzioni sulla base di rapporti di natura privatistica, una pronunzia sulla legittimità della norma impugnata, non venendo essa in applicazione sotto alcun profilo;

che, pertanto, la questione proposta appare manifestamente irrilevante;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, comma secondo, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.) nel testo mod. dall'art. 17 della l. 11 giugno 1962, n. 546, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 110 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI