ORDINANZA N. 464
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto capoverso, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 19 novembre 1981 dal Tribunale di Spoleto, iscritte ai nn. 984 e 1011 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'anno 1984;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Spoleto con le ordinanze in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, IV cpv., della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) in relazione all'art.624 Cod. pen., lamentando che per effetto della disciplina impugnata, la quale sanziona a titolo di furto l'impossessamento della fauna abbattuta quando sia violata una qualsiasi delle norme che disciplinano l'esercizio venatorio, si vengano a colpire in modo identico comportamenti del tutto diversi;
Considerato che la Corte Costituzionale, con le ordinanze nn. 331 e 359/1983, in relazione ad analoghe questioni sollevate dal Tribunale di Ravenna, dispose la restituzione degli atti al giudice a quo, sul presupposto che i più ampi poteri, conferiti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nell'inflizione della pena e, in particolare nella applicazione di sanzioni sostitutive, rendessero opportuno il riesame della questione;
che le ordinanze del Tribunale di Spoleto risultano pronunciate prima dell'entrata in vigore della menzionata legge n. 689;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti, di cui alle ordinanze in epigrafe, al Tribunale di Spoleto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI