ORDINANZA N. 463
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 556, ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 1983 dal Tribunale di Cagliari, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 556 Cod. pen., nella parte in cui non prevede come causa di estinzione del reato di bigamia lo scioglimento del precedente matrimonio per mancata consumazione (art. 3, n. 2, lett. f), legge 1ø dicembre 1970, n. 898) mentre sarebbe causa di estinzione del reato la dispensa ecclesiastica del matrimonio rato e non consumato;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 18 del 1982, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano poter essere reso esecutivo il provvedimento ecclesiastico di dispensa del matrimonio rato e non consumato;
che, comunque, come già ritenuto nella menzionata sentenza, la dispensa, agendo ex nunc e non ex tunc, non determina l'estinzione del reato di bigamia;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 556, ultimo comma, Cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI