Ordinanza n.460 del 1987

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ORDINANZA N. 460

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del D.-L. 11 febbraio 1948, n. 50, in relazione all'art. 665, ultimo comma, del codice penale (Sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 ottobre 1986 dal Pretore di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Perossi Giorgio, iscritta al n. 822 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1a serie speciale, dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 16 aprile 1986 dal Pretore di Genova nel procedimento penale a carico di GROSSO Benedetto, iscritta al n. 833 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Sampierdarena con ordinanza 9 ottobre 1986 (reg. ord. 822 del 1986) ha sollevato - con riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1948, n. 50 (Sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi);

che il Pretore di Genova, con ordinanza 16 aprile 1986 (reg. ord. n. 833 del 1986) ha sollevato - con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. ed in relazione all'art. 2 del D.Lgs. n. 50 del 1948 - questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.Lgs. medesimo;

Considerato che trattasi di questioni analoghe e che, pertanto, possono essere decise congiuntamente;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.Lgs. n. 50 del 1948 é stata già dichiarata infondata e manifestamente infondata in riferimento a tutti i profili presi in esame (cfr. sentenze nn. 104/1969 e 144/1970 nonché ordinanze nn. 19/1979, 135/1979 e 24/1980) o in riferimento al solo art. 3 Cost. (cfr. ordinanze n. 76/1971) o in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. (cfr. ordinanze nn. 78/1973 e 40/1975);

che, per quanto riguarda la censura d'incostituzionalità dell'art. 1 del D.Lgs. n. 50 del 1948, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in relazione all'art. 2 del D.Lgs. medesimo - anche ad ammettere che, come assume il giudice a quo, l'art. 1 configuri una circostanza aggravante in relazione ai reati ex artt. 665, terzo comma, Cod. pen. e 109 T.U.L.P.S., mentre l'art. 2 prevede una figura autonoma di reato - le due disposizioni disciplinano situazioni diverse e non paragonabili e che, pertanto, rientra nella discrezionalità del legislatore regolarle in maniera ragionevolmente differenziata;

che, per quel che concerne il presunto contrasto con l'art. 24 Cost., non é dato rinvenire in alcun modo nella disposizione impugnata una violazione del diritto alla difesa;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1948, n. 50, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 14 Cost., dal Pretore di Sampierdarena con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 1948, n. 50, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in relazione all'art. 2 del predetto D.Lgs., dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI