ORDINANZA N. 457
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 684 del codice penale e 164, primo comma, n. 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1983 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 768 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 9 giugno 1983, ha denunciato, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 684 del codice penale e 164, primo comma, n. 1, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevedono limiti all'assoluto divieto di pubblicazione di atti o documenti di procedimento penale in fase di istruzione e non stabiliscono forme di verifica della sussistenza dell'esigenza di giustizia alla non pubblicazione degli atti e dei documenti stessi" e "nella parte in cui non prevedono un termine massimo e certo per il mantenimento del divieto, diverso dalla prescrizione";
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato che la prima questione risulta già decisa dalla Corte con sentenza n. 18 del 1966, la quale ha definito "rafforzata" la "tutela del segreto istruttorio nei confronti della stampa, nel senso che il divieto di pubblicazione é totale (pubblicazione fatta da chiunque in qualsiasi modo) e non ammette eccezioni né esoneri, né distinzioni fra atti e atti", ciò sia "in considerazione della importanza nella vita sociale della stampa" sia per "assicurare la serenità e la indipendenza del giudice" sia per "tutelare, nella fase istruttoria, la dignità e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo";
e che l'ordinanza di rimessione non adduce sostanzialmente argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
che la seconda questione, richiedendo l'apprestamento di un'apposita norma, implicherebbe scelte discrezionali rientranti nella competenza esclusiva del legislatore (v., analogamente, sentenze n. 230 del 1987, n. 80 del 1987, n. 48 del 1987, n.109 del 1986, n. 39 del 1986);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 684 del codice penale e 164, primo comma, n. 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 9 giugno 1983;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 684 del codice penale e 164, primo comma, n. 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 9 giugno 1983.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI