Ordinanza n.453 del 1987

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ORDINANZA N. 453

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ("Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati"), in relazione agli artt. 100 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ("Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali") e 157 del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1987 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa in data 11 marzo 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale "del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, in relazione agli artt. 100, testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e 157 c.p." nella parte in cui non prevede che ai reati contemplati dagli artt. 100, secondo e terzo comma, e 104, secondo comma, sia applicabile il più breve termine di prescrizione di due anni, anziché quello ordinario decennale;

Considerato che in ordinanza non è contenuto alcun cenno ai fatti oggetto delle imputazioni e che il giudice a quo ha omesso ogni riferimento alla intervenuta, prescritta delibazione in ordine alla rilevanza della sollevata questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ("Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati"), in relazione agli artt. 100, d.P.R. 16 maggio, n. 570 ("Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali"), e 157 c.p., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con ordinanza n. 232 del 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI