Ordinanza n.451 del 1987

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ORDINANZA N. 451

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia, iscritta al n. 789 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Brescia, con ordinanza emessa il 2 marzo 1979 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 novembre 1986) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui, disponendo che "i redditi delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto della società, sono considerati redditi d'impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi", assoggetta l'imprenditore agricolo a differenti trattamenti tributari a seconda che eserciti la sua attività in forma singola o associata;

che nel giudizio innanzi a questa Corte ha spiegato intervento l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, instando per la restituzione degli atti al giudice a quo perché riesaminasse la rilevanza della questione in esito all'intervenuta presentazione da parte della società ricorrente, in data 15 dicembre 1982, di dichiarazione integrativa per la definizione automatica delle due controversie pendenti innanzi alla Commissione tributaria rimettente o, in via subordinata, per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione stessa;

Considerato che in ordinanza si espone che la società ricorrente si é doluta della classificazione del proprio reddito come d'impresa (cat. D), anziché come agrario (cat. A), ma non si afferma che tale prospettazione sia stata dal giudice a quo controllata e condivisa: che, cioè, di reddito di natura agraria nella specie effettivamente si tratti;

che tale omissione, in contrasto col disposto di cui all'art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, preclude a questa Corte l'esame della rilevanza della sollevata questione ai fini della definizione del giudizio pendente innanzi al giudice a quo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della citata legge n. 87 del 1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia con ordinanza n. 789 del 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI