Ordinanza n.448 del 1987

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ORDINANZA N. 448

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 legge 17 maggio 1985 n.210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato") promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1987 dal Pretore di Firenze, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 febbraio 1987 dal Pretore di Firenze quale giudice del lavoro é stata sollevata - in relazione agli artt. 3, 24 e 35 Cost. - questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 legge 17 maggio 1985 n. 210 nella parte in cui, attribuendo al giudice ordinario la giurisdizione sul rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, esclude la tutelabilità degli interessi legittimi, per di più - si assume - senza quelle "incisive garanzie" proprie del giudice amministrativo;

che ha spiegato intervento, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che identica questione é stata (ed anche sotto altri profili) dichiarata non fondata (sentenza n. 268 del 1987);

che non si ravvisano valide ragioni per modificare quanto già espresso;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della prospettata questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 legge 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato") sollevata dal Pretore di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI