ORDINANZA N. 448
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 legge 17 maggio 1985 n.210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato") promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1987 dal Pretore di Firenze, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 febbraio 1987 dal Pretore di Firenze quale giudice del lavoro é stata sollevata - in relazione agli artt. 3, 24 e 35 Cost. - questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 legge 17 maggio 1985 n. 210 nella parte in cui, attribuendo al giudice ordinario la giurisdizione sul rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, esclude la tutelabilità degli interessi legittimi, per di più - si assume - senza quelle "incisive garanzie" proprie del giudice amministrativo;
che ha spiegato intervento, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che identica questione é stata (ed anche sotto altri profili) dichiarata non fondata (sentenza n. 268 del 1987);
che non si ravvisano valide ragioni per modificare quanto già espresso;
che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della prospettata questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 legge 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato") sollevata dal Pretore di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI