Ordinanza n.445 del 1987

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ORDINANZA N. 445

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 legge 22 maggio 1978 n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1986 dal Pretore di Abbiategrasso, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12/prima serie speciale dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 dicembre 1986 dal Pretore di Abbiategrasso quale giudice tutelare é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 l. 22 maggio 1978 n. 194 "nella parte in cui non consente ... di sollevare obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione, in relazione alla partecipazione alle procedure previste dall'art. 12 l. 194/78 e, in particolare, in ordine al rilascio della autorizzazione a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza per contrasto con gli artt. 2, 3, 19, 21, 30, 31 e 32 della Costituzione";

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 (e del connesso art. 9) l. 22 maggio 1978 n. 194 con riferimento ai dedotti parametri di cui agli artt. 2, 3, 19 e 21 Cost. (sentenza n. 196 del 1987);

che, d'altra parte, il riferimento agli artt. 30, 31 e 32 Cost. in ordine ai diritti del concepito non appare conferente poiché generico ed immotivato, come eccepito dall'Avvocatura dello Stato, e coinvolgente, in ogni caso, prima che il dedotto problema dell'obiezione di coscienza del magistrato, l'istituto stesso, in radice, della interruzione volontaria della gravidanza senza che le relative norme istitutive abbiano formato oggetto di specifica impugnazione (cfr., peraltro, sent. n. 109 del 1981);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 l. 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) sollevata dal Pretore di Abbiategrasso quale giudice tutelare, in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 30, 31 e 32 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI