Ordinanza n.444 del 1987

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ORDINANZA N. 444

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b), legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1ø giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1983 dal Pretore di Orvieto iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 novembre 1983 il Pretore di Orvieto, sul ricorso proposto da liberi professionisti con "concomitante status di dipendenti o pensionati", ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.3, lett. b), l. 29 febbraio 1980, n. 33 nella parte in cui non assoggetta al pagamento dei contributi di malattia anche il reddito prodotto con l'esercizio della libera professione, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 53 Cost., assumendosi dal giudice a quo "che l'art.14 del d.l. n. 463/1983 come convertito avendo sul punto carattere innovativo non é applicabile alla fattispecie";

che nel presente giudizio é intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione proposta;

Considerato che, nel senso meramente auspicato dal giudice a quo, l'art.14 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638 ha fornito, invece, puntuale interpretazione autentica - riconosciuta costituzionalmente legittima (sent. n. 167 del 1986) - dell'impugnato art. 3, lett. b), d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 33;

che ricorrendo, in conseguenza, l'applicabilità in fattispecie della predetta norma la questione va dichiarata manifestamente infondata;.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 23 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b), d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 33 sollevata dal Pretore di Orvieto, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI