Ordinanza n.442 del 1987

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ORDINANZA N. 442

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1982 dal Pretore di Atri, iscritta al n. 541 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Pretore di Atri, con ordinanza del 14 maggio 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sotto il profilo di un'ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio che sarebbe operata nei confronti dell'esercente di impresa molitoria, il quale é tenuto a confezionare gli sfarinati in sacchi chiusi con sigillo o valvola, mentre il riconfezionatore potrebbe usare sacchi chiusi con incollaggio, purché portanti a stampa le prescritte indicazioni ed il nome del riconfezionatore stesso;

Considerato - a prescindere dal rilievo che la giurisprudenza costante della Cassazione ritiene che il predetto art. 13, nel vietare l'immissione in commercio di sfarinati in sacchi "privi di sigillo" che identifichi l'impresa molitoria, si riferisce non solo al produttore ma anche al commerciante che acquista la merce per lavorarla ed a sua volta rivenderla - che nel procedimento a quo all'imputato é contestata esclusivamente la violazione dell'art. 13 in esame e che si tratta di reato depenalizzato per effetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, cosicché la sollevata questione nel procedimento penale a quo é manifestamente irrilevante;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Atri con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI