ORDINANZA N. 437
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) come modificati dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità) in relazione agli artt. 2 e 10, secondo e quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1981 dal Tribunale di Rovigo, iscritta al n. 554 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Rovigo con ordinanza del 18 giugno 1981 (n. 554 del reg. ord.1981) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, così come modificati dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione all'art. 2 legge 18 aprile 1975, n. 110, con riferimento all'art. 10, secondo e quarto comma, della stessa legge n. 110 del 1975, in quanto non diversificano nelle sanzioni penali la posizione di chi succede nella detenzione di un'arma regolarmente denunciata dal de cuius rispetto a quella di chi succede nella detenzione di un'arma illegale ed a quella di chi succede nella detenzione di una collezione di armi, per l'omessa richiesta delle cui autorizzazioni é prevista solo una contravvenzione;
Considerato che la parificazione delle prime due fattispecie é palesemente ragionevole in quanto la denuncia della detenzione d'armi é destinata ad individuare l'attuale detentore delle stesse, talché é irrilevante una precedente eventuale denuncia da parte di un altro soggetto;
che, per quanto riguarda la comparazione della situazione di chi riceva una collezione d'armi e quella di chi detenga abusivamente armi, questa Corte ha ritenuto il concorso formale di reati, con sentenza n. 199 del 1982, con la quale inoltre ha escluso il contrasto della normativa impugnata con l'art. 97 Cost.;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, così come risultano modificati dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in riferimento all'art. 10, secondo e quarto comma, della stessa legge n. 110 del 1975, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Tribunale di Rovigo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI