Ordinanza n.436 del 1987

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ORDINANZA N. 436

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1981 dal Pretore di Voltri, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Voltri, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, con riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) nella parte in cui non prevede una norma avente effetti assimilabili a quelli tipici dell'amnistia sui reati contravvenzionali, anche sugli illeciti amministrativi già costitutivi di contravvenzioni cosiddette "depenalizzate";

che, ad avviso del giudice rimettente, da tale omissione sarebbe derivata una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto sanzioni pecuniarie di condotte meno pericolose, tanto da essere state depenalizzate, non sono state estinte, mentre, per effetto delle ammende amnistiate, sono state estinte sanzioni relative ad illeciti più pericolosi, già punibili con pene criminali, le quali peraltro non sono oggi più convertibili in pene detentive;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata;

Considerato che, a parte la già di per sé esaustiva considerazione circa l'ambito di applicazione dell'istituto della amnistia, che non riguarda propriamente gli illeciti amministrativi, la denunciata disparità di trattamento, basata sul presupposto di una maggiore gravità degli illeciti contravvenzionali, rientranti nell'odierno provvedimento di clemenza, rispetto ai meno gravi illeciti amministrativi, per converso non contemplati dall'amnistia, é del tutto priva di fondamento. I reati contravvenzionali e gli illeciti amministrativi configurano situazioni giuridiche differenziate ed incomparabili in quanto fanno parte di settori dell'ordinamento giuridico del tutto distinti; non si vede, pertanto, quale omogeneità possa sussistere tra le due categorie che consenta di istituire un valido raffronto con riferimento al principio di eguaglianza. Peraltro le scelte del legislatore di assegnare le varie condotte all'una o all'altra categoria sono eminentemente discrezionali, fondate unicamente su criteri di politica legislativa, insindacabili in questa sede;

che "compete esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili e non, e che le relative valutazioni non possono essere sindacate, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione" (sentt. nn. 214/1975, 59/1980);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza, in epigrafe citata, emessa dal Pretore di Voltri.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI