Sentenza n.434 del 1987

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SENTENZA N. 434

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 29 aprile 1986 e riapprovata l'11 giugno successivo dal Consiglio regionale dell'Abruzzo, recante Modifica alla L.R. 7 novembre 1973 n. 41, concernente la previdenza e il fondo di solidarietà dei Consiglieri, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato l'8 luglio 1986, depositato in cancelleria il 16 luglio successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1986;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato l'8 luglio 1986, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della regione Abruzzo, recante Modifica alla L.R. 7 novembre 1973 n. 41, concernente la previdenza e il fondo di solidarietà dei Consiglieri approvata il 29 aprile 1986, riapprovata il 16 giugno e comunicata il 23 giugno successivo.

La legge in questione prevede, in caso di insufficienza delle entrate del Fondo di previdenza dei Consiglieri regionali, l'utilizzazione degli interessi maturati sulle somme che sono messe a disposizione del presidente del Consiglio regionale per il funzionamento di quest'ultimo ai sensi della legge 6 dicembre 1973 n. 853.

Secondo il ricorrente, la legge impugnata, disponendo in materia di previdenza dei Consiglieri regionali, si colloca fuori dell'ambito di competenza regionale e comunque sarebbe viziata da illegittimità costituzionale, in quanto ha accollato alle finanze della regione una spesa di entità indeterminata.

La Regione Abruzzo non si é costituita.

Considerato in diritto

Con la legge della regione Abruzzo 26 novembre 1986 n. 69 recante Revoca dell'atto legislativo riapprovato nella seduta dell'11 giugno 1986 relativo a: Modifica alla legge regionale 7 novembre 1973 n. 41, concernente la previdenza e il fondo di solidarietà dei consiglieri, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 29 del 26 dicembre 1986, é stata revocata la legge impugnata. Conseguentemente (v., da ultimo, sentenza n. 293 del 1987 e 256 del 1984) deve dichiararsi cessata la materia del contendere del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI