Ordinanza n.426 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 426

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera e, della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), dell'art. 7, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la riforma tributaria), dell'art. 47, terzo e quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 novembre 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Rovereto sul ricorso proposto da s.p.a. Al Centro contro l'Ufficio del Registro di Rovereto iscritta al n. 722 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58/1øss dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 24 giugno 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Varese sul ricorso proposto da Ghiringhelli Rettificatrici contro l'Ufficio del Registro di Luino iscritta al n. 819 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5/1øss dell'anno 1987;

3) ordinanza emessa il 17 novembre 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ancona sul ricorso proposto dalla s.p.a. IME CARLONE contro l'Ufficio del Registro di Ancona iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12/1øss dell'anno 1987;

4) ordinanza emessa il 27 marzo 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia sul ricorso proposto dalla s.p.a. FEINROHREN contro l'Ufficio del Registro di Brescia iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13/1øss dell'anno 1987;

5) ordinanza emessa il 29 gennaio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto dalla s.p.a. FMI - MECFOND contro l'Ufficio del Registro Atti Pubblici di Roma iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14/1øss dell'anno 1987;

6) ordinanza emessa il 18 settembre 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sui ricorsi riuniti proposti dalla s.p.a ARNA Alfa Romeo e Nissan autoveicoli contro l'Ufficio del Registro Atti Pubblici di Roma iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/1øss dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione della s.p.a. Alfa Romeo e Nissan Autoveicoli (ARNA) nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso dalla Al Centro s.p.a. per ottenere il rimborso dell'imposta di registro corrisposta, ai sensi dell'art. 4, lettera e), tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, per l'emissione di prestiti obbligazionari, la Commissione tributaria di 1ø grado di Rovereto sollevava, con ordinanza del 25 novembre 1985 (r.o. 722/86), questione di legittimità costituzionale del citato art. 4 lett. e), in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata viola l'art. 11 Cost. perché in contrasto con la direttiva CEE n. 335 del 17 luglio 1969 (il cui art. 11 escludeva ogni forma di imposizione tributaria sui prestiti contratti sotto forma di obbligazioni), e l'art. 76 Cost. per eccesso dalla delega contenuta nell'art. 7 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che stabiliva che l'imposta di registro avrebbe dovuto essere adeguata alla citata direttiva comunitaria;

che identica questione veniva sollevata dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Varese con ordinanza del 24 giugno 1986 (r.o. 819/86) nel corso del procedimento promosso dalla s.p.a. Ghiringhelli Rettificatrici; dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Ancona con ordinanza del 17 novembre 1986 (r.o. 35/87) nel corso del procedimento promosso dalla s.p.a. IME Carlone; e dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Brescia con ordinanza del 27 marzo 1986 (r.o. 66/87) nel corso del procedimento promosso dalla s.p.a. Feinrohren;

che nel corso di un procedimento promosso dalla s.p.a. FMI - Mecfond per ottenere il rimborso dell'imposta di registro corrisposta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e dell'art. 4 della relativa tariffa all. A, in conseguenza della delibera di azzeramento del capitale sociale per perdite e contestuale ricostituzione dello stesso, la Commissione tributaria di 1ø grado di Roma sollevava, con ordinanza del 29 gennaio 1985, pervenuta alla Corte il 20 febbraio 1987 (r.o. 80/87), questione di legittimità costituzionale dell'art 7, 1ø comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e dell'art. 47, III e IV comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in riferimento all'art. 76 Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 7 della legge n. 825/71 viola l'art. 76 Cost., in quanto, prevedendo genericamente che la disciplina venga adeguata alla direttiva comunitaria n. 335 del 17 luglio 1969, non enuncerebbe i principi e criteri direttivi ai quali il legislatore delegato avrebbe dovuto attenersi; inoltre e in subordine, nel caso in cui dovesse ritenersi sufficiente il rinvio alla direttiva comunitaria nel senso che la legge delega avesse inteso prescrivere l'integrale recepimento delle disposizioni in essa contenute, risulterebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., per eccesso di delega, l'art. 47 del d.P.R. n. 634/72, che non prevede alcuna esenzione da imposta per gli aumenti di capitale a ripianamento di perdite;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedeva, preliminarmente, la restituzione degli atti al giudice a quo per nuovo esame della rilevanza a seguito del sopravvenuto d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle leggi concernenti l'imposta di registro); nel merito, concludeva per l'infondatezza;

che nel corso di un procedimento promosso dalla s.p.a. Alfa Romeo e Nissan Autoveicoli per ottenere il rimborso dell'imposta corrisposta per l'aumento del proprio capitale sociale, la Commissione tributaria di 1ø grado di Roma sollevava, con ordinanza del 18 settembre 1986 (r.o. 226/87), questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in riferimento all'art. 10 Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, che ha disposto la revoca dell'agevolazione della registrazione a tassa fissa degli atti di cui trattasi, non rispetta i principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 9, n. 6, della legge delega n. 825/71, che prevedeva soltanto la limitazione, ma non la soppressione delle agevolazioni tributarie;

che si é costituita in giudizio la Alfa Romeo e Nissan Autoveicoli s.p.a., chiedendo che la Corte dichiari la incostituzionalità della norma censurata; ed é anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

considerato che i giudizi, concernendo l'applicabilità dell'imposta di registro a categorie di atti la cui disciplina tributaria si ricollega alla medesima direttiva comunitaria, vanno riuniti e decisi con unico provvedimento;

che, quanto alla questione concernente l'art. 4, lettera e), tariffa all. A al d.P.R. n. 634/72 (r.o. 722, 819/86, 35, 66/87), va disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti affinché riesaminino la rilevanza della proposta questione, in quanto il d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ha eliminato la tassazione dell'emissione di obbligazioni (v. art. 4 della tariffa) e nell'art. 79 ha disposto l'efficacia retroattiva di tale disposizione modificativa, stabilendo che essa ha effetto anche per gli atti anteriori, se vi é controversia pendente alla data del 1ø luglio 1986 (cfr. sent. di questa Corte n. 156/87);

che, circa la questione concernente gli artt. 7 della legge n. 825/71 e 47 del d.P.R. n. 634/72 (r.o. 80/87), va rilevato che il citato d.P.R. n. 131/86, alla nota 2 all'art. 4 della tariffa allegata dispone che in caso di riduzione del capitale per perdite non sono soggetti all'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento di capitale contemporaneamente deliberato; inoltre, ai sensi del cit. art.79 dello stesso d.P.R., tale disposizione, in quanto più favorevole al contribuente, si applica anche agli atti anteriori relativamente ai quali pende controversia alla data del 1ø luglio 1986;

che, pertanto, anche per detta questione va ordinata la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché riesamini la rilevanza della questione stessa alla luce dell'indicata sopravvenuta normativa;

che, infine, quanto alla questione concernente l'art. 42 del d.P.R. n. 601/73 (r.o. 226/87) (premesso che il parametro di riferimento va correttamente individuato nell'art. 76 Cost. e non nell'art. 10, come indicato - per evidente errore materiale - dal giudice rimettente), essa é stata già esaminata e dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 156/87, sulla base della principale considerazione che l'art. 9 della legge delega n. 825/71 va chiaramente interpretato nel senso che con l'espressione limitazione il legislatore delegante ha inteso riferirsi alle esenzioni ed agevolazioni considerate nel loro complesso e non ai singoli benefici, con la conseguenza che l'organo delegato poteva sopprimere tutti quelli che risultassero privi di valida giustificazione;

che, pertanto, non adducendo l'ordinanza di rimessione nuovi argomenti, la questione ora esaminata va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie di 1ø grado di Rovereto, Varese, Ancona, Brescia e Roma (r.o. 722, 819/86, 35, 66 e 80/87);

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sollevata, in riferimento all'art.10 (rectius: 76) Cost., dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 226/87).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI