Ordinanza n.419 del 1987

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ORDINANZA N. 419

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. XV, n. 1, lett. b), della Convenzione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, resa esecutiva con legge 19 luglio 1956, n. 943 e confermata con legge 6 aprile 1977, n. 233 (Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America concernente la convenzione del 30 marzo 1955 per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sul reddito, effettuato a Roma il 13 dicembre 1974), promossi con ordinanze emesse il 17 ottobre 1983 e il 21 gennaio 1986 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Roma, iscritte rispettivamente al n. 529 del registro ordinanze 1985 e al n. 112 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale dell'anno 1986 e n. 15, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con ordinanze emesse il 17 ottobre e il 21 gennaio 1986, la Commissione Tributaria di primo grado di Roma, su ricorso proposto in entrambi i casi da Maccaferri Franco, contro l'Ufficio II.DD. di Roma, avverso gli avvisi di accertamento in rettifica relativi rispettivamente all'IRPEF 1979 e all'IRPEF 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. XV n. 1, lett. b), della Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposta sul reddito, ratificata e resa esecutiva con legge 19 luglio 1956, n. 943, e confermata con scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, approvato e reso esecutivo con legge 6 aprile 1977, n. 233, nella parte in cui non é prevista la detraibilità delle imposte pagate all'estero, se non nella misura fissa dell'8%, con esclusione, altresì, del credito di imposta attribuibile in ordine ai redditi prodotti, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che nei presenti giudizi é intervenuta l'Avvocatura dello Stato concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti avendo le ordinanze sollevato identica questione;

che le situazioni poste a confronto (percettori di redditi da dividendi prodotti negli Stati Uniti e percettori di redditi analoghi prodotti in Italia) non rivestono idonee, puntuali caratteristiche di omogeneità essendo evidente - stante i distinti ordinamenti - la diversità e d'origine e di fonte;

che, d'altra parte, trattasi di imposizioni, disposte per ambiti di applicazione che trascendono il singolo Stato e pertanto sovente comportano il ricorso a quegli strumenti - come in fattispecie occorso - cui presiedono criteri rimessi ovviamente alle discrezionali scelte (vedasi, infatti, ancora gli ulteriori accordi di cui alla legge 11 dicembre 1985, n. 763);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale";

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. XV, n. 1, lett. b), della "Convenzione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito" confermata con scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America di cui rispettivamente alle leggi 19 luglio 1956, n. 943 e 6 aprile 1977, n. 233, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI